Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato il decreto 22 settembre 2026, recante “Modifiche al decreto 1° settembre 2021” sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Il provvedimento è stato pubblicato il 24 settembre 2026 nella Gazzetta Ufficiale n. 222 e introduce una specifica disciplina transitoria per i tecnici manutentori in attesa della conclusione della procedura di qualificazione.
Decreto Controlli: nuove disposizioni transitorie
Il decreto interviene sul
D.M. 1° settembre 2021,
adottato in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3,
del d.lgs. 81/2008, che disciplina i criteri per il controllo
e la manutenzione dei sistemi di sicurezza antincendio e i requisiti
per la qualificazione dei tecnici manutentori.
Il nuovo intervento è motivato dalla complessità e dai tempi necessari per la valutazione dei requisiti specifici previsti dall’Allegato II, punto 4, del decreto del 2021. Il testo richiama inoltre le successive modifiche intervenute nel 2022, 2023, 2024 e 2025.
La novità è concentrata in un unico articolo, che inserisce nel D.M. 1° settembre 2021 il nuovo articolo 6-bis, “Disposizioni transitorie”.
Manutentori antincendio: chi può continuare a operare fino al 31 marzo 2027
In base alla nuova disposizione, a decorrere dal 25 settembre 2026,
i soggetti che entro tale data abbiano presentato regolare istanza
per la valutazione dei requisiti possono continuare a eseguire
gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti,
sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio
appartenenti alle tipologie oggetto dell’istanza.
La possibilità di proseguire l’attività opera fino alla conclusione della valutazione dell’istanza e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2027.
Il decreto introduce quindi una finestra transitoria circoscritta ai manutentori che abbiano presentato regolarmente la domanda entro il 25 settembre 2026 e alle sole tipologie di sistemi antincendio comprese nella relativa istanza, evitando che i tempi necessari alla valutazione dei requisiti determinino l’immediata interruzione dell’attività professionale.


