Ambiente: pubblicato il decreto sulla confisca dei beni

Il D.Lgs. 186/2026 introduce nuove regole sulla confisca dei beni e modifica il D.Lgs. 152/2006.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026 il Decreto Legislativo 25 settembre 2026, n. 186, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni”.

Il provvedimento entrerà in vigore il 31 ottobre 2026 e introduce nuove disposizioni sul recupero e sulla confisca dei beni collegati ad attività illecite, intervenendo anche sulla disciplina ambientale.

Il decreto rafforza gli strumenti di individuazione, sequestro e confisca dei beni derivanti da attività criminali o utilizzati per commettere reati. Le modifiche interessano diversi testi normativi, tra cui il Codice penale, il Codice di procedura penale, il Codice civile, il Codice antimafia e il D.Lgs. 152/2006.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio quadro di rafforzamento della tutela penale dell’ambiente, già interessato nel 2026 da ulteriori interventi normativi.


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D.Lgs. 186/2026: recupero e confisca dei beni


Il Decreto Legislativo n. 186/2026 è articolato in 16 articoli suddivisi in cinque Titoli, dedicati alle disposizioni generali, alla confisca, alla vendita dei beni prima della confisca definitiva, alla gestione delle cripto-attività sequestrate e alle disposizioni transitorie e finali.

Tra le principali novità figurano nuove ipotesi di confisca per equivalente dei beni strumentali e di confisca dei beni trasferiti a terzi, oltre a specifiche modifiche alla normativa ambientale.


Ambiente: cosa cambia nel D.Lgs. 152/2006


Per il settore ambientale assume particolare rilievo l’articolo 8 del D.Lgs. 186/2026, che interviene sugli articoli 255-bis, 255-ter e 259-bis del D.Lgs. 152/2006.

Per i fatti previsti dall’articolo 255-bis, commi 1 e 2, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale consegue la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

La stessa misura viene introdotta dall’articolo 255-ter: in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è prevista la confisca delle cose utilizzate o destinate alla commissione del reato.


Confisca del prodotto, del prezzo o del profitto


Il decreto modifica anche l’articolo 259-bis del D.Lgs. 152/2006, la cui rubrica diventa “Aggravante dell’attività d’impresa. Confisca”.

Nei casi previsti dal primo comma, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale consegue la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto del reato, salvo che appartengano a una persona estranea al reato.

Quando la confisca diretta non è possibile, possono essere confiscati beni dei quali il condannato abbia comunque la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, al prezzo o al profitto del reato.


Confisca per equivalente dei beni strumentali


L’articolo 2 del D.Lgs. 186/2026 introduce nel Codice penale il nuovo articolo 240-ter, dedicato alla confisca per equivalente dei beni strumentali in casi particolari.

Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nei casi previsti dalla norma il giudice dispone la confisca di beni o altre utilità nella disponibilità del reo, anche per interposta persona, per un valore equivalente a quello del bene strumentale.

La disposizione si applica anche ai reati previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del D.Lgs. 152/2006, oltre che a specifici delitti ambientali previsti dal Codice penale.

Nel determinare il valore dei beni da sottoporre a confisca per equivalente, il giudice tiene conto della gravità del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali del condannato.


Confisca dei beni trasferiti a terzi


Il nuovo articolo 240-quater del Codice penale disciplina invece la confisca dei beni trasferiti a persone estranee al reato allo scopo di sottrarli agli effetti della misura patrimoniale.

Nei casi previsti, quando l’imputato non dispone di beni di valore equivalente, il giudice può disporre la confisca dei beni trasferiti al terzo se viene accertato che quest’ultimo, al momento del trasferimento, conosceva la finalità perseguita dall’imputato.

Per quanto riguarda il D.Lgs. 152/2006, la disposizione si applica ai reati previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter e 259-bis.


Nuove misure patrimoniali in materia ambientale


Dal 31 ottobre 2026, il D.Lgs. 186/2026 rafforza quindi gli strumenti patrimoniali applicabili anche a specifiche fattispecie ambientali, modificando direttamente il Testo Unico Ambientale e introducendo nuove forme di confisca nel Codice penale.

Alle conseguenze penali delle condotte illecite si affiancano misure finalizzate a sottrarre agli autori dei reati i beni utilizzati per commetterli e, nei casi previsti, il prodotto, il prezzo o il profitto derivante dalle attività illecite oppure beni di valore equivalente.

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