È in vigore dal 7 ottobre 2026 la Legge 5 ottobre 2026, n. 173, che converte con modificazioni il D.L. 7 agosto 2026, n. 143 in materia di imballaggi compostabili.
La legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026, interviene sulla disciplina introdotta dal D.L. 143/2026 sugli obblighi di compostabilità degli imballaggi, modificando il nuovo articolo 226-quinquies del D.Lgs. 152/2006 e alcune disposizioni sanzionatorie.
Le modifiche introdotte in sede di conversione riguardano in particolare le certificazioni di compostabilità, le esclusioni per alcuni prodotti ortofrutticoli, gli imballaggi utilizzati nelle strutture ricettive e la tutela degli operatori economici in caso di non conformità.
Imballaggi compostabili e PPWR
La disciplina nazionale si inserisce nel quadro del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) e prevede, per determinate tipologie di imballaggio, la certificazione di biodegradabilità e compostabilità secondo la UNI EN 13432 o standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.
La legge di conversione precisa inoltre che la certificazione deve essere rilasciata da organismi accreditati.
Tra le categorie interessate rientrano, alle condizioni previste dalla normativa:
- imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
- imballaggi monouso per alimenti e bevande destinati al consumo nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
- imballaggi monouso per porzioni individuali di condimenti utilizzati negli stessi settori;
- imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene destinati al settore ricettivo.
Strutture ricettive: nuova condizione per cosmetici e prodotti per l’igiene
Una delle modifiche introdotte dalla Legge 173/2026 riguarda gli imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo, destinati a una singola prenotazione e a essere eliminati prima dell’arrivo dell’ospite successivo.
Per questi imballaggi, la conversione stabilisce che anche il prodotto contenuto deve essere certificato come biodegradabile e compostabile e quindi compatibile con i processi di compostaggio.
Nuove esclusioni per frutta e verdura preconfezionata
La legge introduce il nuovo comma 2-bis dell’articolo 226-quinquies. In attesa dell’attuazione degli orientamenti della Commissione europea previsti dall’articolo 25, paragrafo 6, del PPWR, l’obbligo di compostabilità non si applica agli imballaggi di plastica monouso sotto 1,5 kg contenenti determinate categorie di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati.
Tra i prodotti esclusi rientrano:
- ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine;
- uva da tavola, fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli;
- kiwi, avocado, fichi, fichi d’India e altri frutti indicati dalla norma;
- mele e pere allo stadio di maturazione per il consumo;
- lattughe, rucola, spinaci, crescione e altre verdure a foglia;
- broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli a foglia;
- pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli e zucchine;
- patate, ravanelli, carote, asparagi, rabarbaro e porri;
- erbe aromatiche fresche e funghi coltivati;
- frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo.
La conversione riformula inoltre le altre esclusioni dall’obbligo, coordinandole con le condizioni previste dall’Allegato V, punti 2 e 4, e dall’articolo 25, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2025/40.
Sanzioni: tutela per gli operatori con documentazione di conformità
La Legge 173/2026 modifica anche il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 261 del D.Lgs. 152/2006.
La violazione degli obblighi dell’articolo 226-quinquies è soggetta, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro. L’importo può essere aumentato fino al quadruplo del massimo quando la violazione riguarda imballaggi il cui valore supera il 10% del fatturato del trasgressore.
In sede di conversione è stata però introdotta una specifica tutela: la sanzione non si applica all’operatore economico che dimostri di aver acquistato gli imballaggi sulla base di idonea documentazione fornita dal fabbricante, dall’importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di compostabilità.
La tutela non opera quando l’operatore era a conoscenza della non conformità oppure quando questa risultava evidente.
Il nuovo regime sanzionatorio previsto dall’articolo 261, comma 4-quinquies, si applicherà a partire dal 1° gennaio 2030.
Con la conversione del D.L. 143/2026 diventano quindi definitive, con le modifiche introdotte dalla Legge 173/2026, le disposizioni nazionali sugli imballaggi compostabili, con nuove esclusioni e condizioni che richiedono una verifica puntuale da parte degli operatori interessati.


