È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026 il Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante “Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi”. Il provvedimento, messo a disposizione il 7 agosto 2026 ed entrato in vigore l’8 agosto 2026, interviene sulla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 introducendo specifici requisiti di compostabilità per alcune categorie di imballaggi.
L’intervento si inserisce nel quadro delineato dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), che consente agli Stati membri, in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti, di prevedere a livello nazionale obblighi di compostabilità per determinate categorie di imballaggi, in deroga agli obblighi di riciclabilità stabiliti dal Regolamento. A questo scopo, il decreto introduce nel D.Lgs. 152/2006 il nuovo articolo 226-quinquies, dedicato all’obbligo di compostabilità per specifiche tipologie di imballaggio.
In particolare, per la prima messa a disposizione sul mercato nazionale dovranno essere certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 o standard equivalenti riconosciuti a livello europeo gli imballaggi di plastica monouso destinati al confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati; gli imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering; gli imballaggi monouso utilizzati nello stesso settore per porzioni individuali di condimenti, comprese conserve, salse, panna da caffè e zucchero; nonché gli imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.
Il decreto disciplina anche alcune eccezioni e condizioni specifiche. Per gli imballaggi monoporzione di condimenti, ad esempio, sono esclususe dall'obbligo alcune confezioni fornite con alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato e quelle necessarie per garantire sicurezza e igiene in strutture caratterizzate da esigenze mediche di cura individuale, quali ospedali, cliniche e RSA. Sono inoltre richiamate le esenzioni previste dall’articolo 25, paragrafo 4, e dall’Allegato V del Regolamento (UE) 2025/40. Resta fermo, quando applicabile, il divieto previsto dal D.Lgs. 196/2021 per determinati prodotti di plastica monouso, così come rimangono pienamente applicabili gli obblighi relativi ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) e le disposizioni sulla gestione dei rifiuti.
Sul piano sanzionatorio, il provvedimento modifica inoltre l’articolo 261 del D.Lgs. 152/2006, prevedendo, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro per la violazione delle nuove disposizioni, compreso l'utilizzo di dichiarazioni di conformità o diciture ingannevoli o elusive. Qualora la violazione riguardi quantitativi di imballaggi di valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore, la sanzione può essere aumentata fino al quadruplo del massimo. Il nuovo regime sanzionatorio sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2030. Il decreto-legge dovrà ora essere presentato alle Camere per la conversione in legge.


