È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026 il Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante “Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi”.
Il provvedimento, messo a disposizione il 7 agosto 2026 ed entrato in vigore l’8 agosto 2026, interviene sulla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 introducendo specifici requisiti di compostabilità per alcune categorie di imballaggi.
Nuovo obbligo di compostabilità nel D.Lgs. 152/2006
L’intervento si inserisce nel quadro delineato dal
Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR),
che consente agli Stati membri, in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento
della frazione organica dei rifiuti, di prevedere a livello nazionale obblighi
di compostabilità per determinate categorie di imballaggi, in deroga agli obblighi
di riciclabilità stabiliti dal Regolamento.
A questo scopo, il decreto introduce nel D.Lgs. 152/2006 il nuovo articolo 226-quinquies, dedicato all’obbligo di compostabilità per specifiche tipologie di imballaggio.
Quali imballaggi devono essere biodegradabili e compostabili
Per la prima messa a disposizione sul mercato nazionale dovranno essere
certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili
secondo la norma UNI EN 13432 o standard equivalenti riconosciuti a livello europeo
le seguenti tipologie di imballaggio:
- imballaggi di plastica monouso destinati al confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
- imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
- imballaggi monouso utilizzati nello stesso settore per porzioni individuali di condimenti, comprese conserve, salse, panna da caffè e zucchero;
- imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.
Eccezioni e condizioni previste per gli imballaggi compostabili
Il decreto disciplina anche alcune eccezioni e condizioni specifiche.
Per gli imballaggi monoporzione di condimenti, ad esempio, sono escluse dall’obbligo
alcune confezioni fornite con alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato
e quelle necessarie per garantire sicurezza e igiene in strutture caratterizzate
da esigenze mediche di cura individuale, quali ospedali, cliniche e RSA.
Sono inoltre richiamate le esenzioni previste dall’articolo 25, paragrafo 4, e dall’Allegato V del Regolamento (UE) 2025/40. Resta fermo, quando applicabile, il divieto previsto dal D.Lgs. 196/2021 per determinati prodotti di plastica monouso, così come rimangono pienamente applicabili gli obblighi relativi ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) e le disposizioni sulla gestione dei rifiuti.
Sanzioni per la violazione dei nuovi obblighi
Sul piano sanzionatorio, il provvedimento modifica inoltre
l’articolo 261 del D.Lgs. 152/2006, prevedendo, salvo che il fatto
costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro
per la violazione delle nuove disposizioni, compreso l’utilizzo di dichiarazioni
di conformità o diciture ingannevoli o elusive.
Qualora la violazione riguardi quantitativi di imballaggi di valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore, la sanzione può essere aumentata fino al quadruplo del massimo.
Il nuovo regime sanzionatorio sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2030. Il decreto-legge dovrà ora essere presentato alle Camere per la conversione in legge.


