ADR: il Ministero dei Trasporti chiarisce la nomina del Consulente
Con Nota esplicativa n. 0040141.21-12-2022 del 21 dicembre 2022, il Ministero delle Infrstrutture e Trasporti si è espresso in merito ai casi di non obbligatorietà della nomina del Consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.
Nella Nota, il Ministero richiama il punto1.8.3.2 dell’accordo ADR, il quale prevede che la nomina del Consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
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qualora siano rispettati, per ogni unità di trasporto, i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 (come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
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qualora sia effettuate occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).
Il Ministero conclude quindi che "tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 04 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative".
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