Terre e rocce da scavo: indicazioni operative da Regione Veneto, Regione Toscana e Provincia Autonoma di Trento

10/09/2013

L'articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del "Decreto del fare", convertito nella legge 98/2013, in vigore dal 21 agosto 2013, modifica la norma di riferimento per utilizzare come sottoprodotti i materiali da scavo di tutti i cantieri (piccoli compresi). Fanno eccezione solo quelli sottoposti a Valutazione d'Impatto Ambientale o Autorizzazione Integrata Ambientale che per quantitativi superiori ai 6.000 mc rimangono sottoposti al regolamento di cui al D.M. 161/2012 che prevede la presentazione del Piano di Utilizzo.

Alcune regioni hanno provveduto a fornire indirizzi operativi:

Alla Circolare è allegata anche la modulistica da utilizzare per effettuare correttamente gli adempimenti previsti dalla norma e precisamente:

Nella circolare viene, anche, precisato che le dichiarazioni, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 41.bis, devono essere sottoscritte dal "proponente o dal produttore" ma che viene ritenuto ragionevole individuare, oltre ai soggetti precedentemente indicati, anche, il committente dei lavori o l'appaltatore degli stessi, ovvero il soggetto affidatario dei lavori di scavo.

In ogni caso, le dichiarazioni devono essere presentate dal soggetto che, in base alle condizioni contrattuali, detiene la disponibilità del materiale di scavo.

In base all'articolo 41 bis i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 (quindi al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti) per qualunque quantitativo, proveniente da cantieri, le cui opere non sono soggette ad AIA o VIA, per quantità inferiori o uguali ai 6000 mc anche per opere soggette a VIA ed AIA. Tutto ciò a condizione che il produttore attesti, attraverso una dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) alle sedi ARPAT territorialmente competenti, alcune condizioni fondamentali, quali, ad esempio, che:

Nell'autocertificazione il proponente dovrà altresì indicare, oltre alla qualità, la quantità di materiali destinati al riutilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per il riutilizzo (indicativamente un anno). Il completo riutilizzo dei materiali da scavo deve essere poi comunicato dal produttore alle sedi ARPA competenti sul territorio.

Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato, a cura del proponente, con l'iter edilizio. Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto.

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: 10/09/2013

: Regione Veneto, Regione Toscana e Provincia Autonoma di Trento

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