Gas Serra: monitoraggio delle comunicazioni

07/30/2012

Il Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato sulla G.U.U.E. L 181 del 12/07/2012, entrante in vigore il 02/08/2012 ma applicabile dal 1° gennaio 2013, istituisce norme per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi all'attività ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel periodo di scambio del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra che decorre a partire dal 1° gennaio 2013 e nei successivi periodi di scambio.

Il regolamento si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni dei gas a effetto serra specificate in relazione alle attività elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'attività di impianti permanenti e di trasporto aereo nonché al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo.

Esso si applica ai dati relativi alle emissioni e ai dati sull'attività riferiti al periodo successivo al 1° gennaio 2013.

La completezza, coerenza, trasparenza e accuratezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, in conformità alle disposizioni armonizzate istituite nel presente regolamento, sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra introdotto dalla direttiva 2003/87/CE.

Nel corso del secondo periodo di conformità previsto dal sistema per lo scambio di quote di emissioni, relativo agli anni dal 2008 al 2012, gli operatori industriali, gli operatori aerei, i responsabili delle verifiche e le autorità competenti hanno maturato esperienza in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni secondo le disposizioni della decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

È necessario che le norme relative al terzo periodo di scambio nell'ambito del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, che inizierà il 1 o gennaio 2013, e ai successivi periodi di scambio facciano tesoro di tale esperienza.

È necessario che la definizione di biomassa nel presente regolamento sia coerente con le definizioni dei termini «biomassa», «bioliquidi» e «biocarburanti» di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, in particolare dal momento che il trattamento preferenziale per quanto concerne gli obblighi di restituzione delle quote ai sensi del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra istituito dalla direttiva 2003/87/CE costituisce un «regime di sostegno» ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 2009/28/CE e, di conseguenza, un sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva.

Per coerenza, è opportuno che al regolamento si applichino le definizioni di cui alla decisione 2009/450/CE della Commissione, dell'8 giugno 2009, recante interpretazione particolareggiata delle attività aeree elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.

Per rendere ottimale il funzionamento del sistema di monitoraggio e comunicazione, è fondamentale che gli Stati membri che designano più di un'autorità competente si adoperino affinché tali autorità competenti coordinino le proprie attività in linea con i principi sanciti dal presente regolamento.

È opportuno che il piano di monitoraggio, che definisce una documentazione precisa, completa e trasparente della metodologia di monitoraggio impiegata per un determinato impianto o per un determinato operatore aereo, costituisca il fulcro del sistema istituito dal presente regolamento.

Occorre aggiornare tale piano periodicamente, sia per tener conto delle conclusioni dei responsabili della verifica, sia su iniziativa propria del gestore o dell'operatore aereo. Il gestore o l'operatore aereo rimane il principale responsabile dell'applicazione della metodologia di monitoraggio, che è specificata in parte dalle procedure previste dal presente regolamento.

È necessario definire metodologie di monitoraggio di base per ridurre al minimo gli oneri per i gestori e gli operatori aerei e per favorire il monitoraggio e la comunicazione effettivi delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Tali metodologie dovrebbero prevedere metodi di calcolo e di misurazione di base.

È opportuno differenziare ulteriormente tali metodi di calcolo in una metodologia standard e in un sistema basato sul bilancio di massa.

Occorre garantire una certa flessibilità per poter combinare, nel medesimo impianto, le metodologie di misurazione, la metodologia di calcolo standard e il bilancio di massa, a condizione che il gestore si accerti che non si verifichino omissioni o doppi conteggi.

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