La Commissione europea ha adottato il Regolamento delegato (UE) 2026/1563 del 3 luglio 2026, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2023/2772 introducendo una significativa semplificazione dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS).
Il provvedimento è stato pubblicato e messo a disposizione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Serie L, il 21 settembre 2026.
L’intervento si inserisce nel nuovo quadro delineato dalla direttiva (UE) 2026/470 – “Omnibus I”, che ha modificato, tra le altre, la direttiva 2013/34/UE e la CSRD, riducendo il numero di imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità e semplificando gli obblighi applicabili.
ESRS semplificati: cosa cambia nella rendicontazione di sostenibilità
L’obiettivo è rendere la rendicontazione più proporzionata e agevole,
sulla base dell’esperienza maturata con i primi ESRS.
In particolare, la revisione punta a:
- ridurre il numero degli elementi d’informazione;
- privilegiare le informazioni quantitative rispetto ai testi descrittivi;
- distinguere più chiaramente le informazioni obbligatorie da quelle volontarie;
- fornire istruzioni più precise sull’applicazione del principio di rilevanza;
- migliorare la coerenza con le altre normative UE;
- favorire l’interoperabilità con gli standard globali di rendicontazione.
La Commissione ha inoltre rivisto aspetti specifici quali doppia rilevanza, aggregazione e disaggregazione delle informazioni, effetti finanziari attesi, emissioni di gas a effetto serra, piani di transizione climatica, microplastiche, sostanze estremamente preoccupanti e incidenti relativi ai diritti umani, nonché la coerenza con la disciplina europea sulla due diligence.
Nuovi ESRS: struttura e contenuti
Il Regolamento è composto da tre articoli e due ampi allegati,
per complessive 163 pagine.
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del Regolamento delegato (UE) 2023/2772: il nuovo Allegato I contiene gli ESRS riformulati e semplificati, mentre l’Allegato II raccoglie acronimi e glossario dei termini.
Rimane l’impianto costituito dai principi trasversali ESRS 1 e ESRS 2 e dai principi tematici ambientali, sociali e di governance, dedicati a cambiamenti climatici, inquinamento, acque, biodiversità ed ecosistemi, uso delle risorse ed economia circolare, forza lavoro propria, lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori e utilizzatori finali e condotta delle imprese.
Doppia rilevanza: valutazione semplificata
Tra le novità operative assume particolare rilievo la semplificazione della
valutazione della doppia rilevanza.
I nuovi ESRS consentono un approccio “dall’alto verso il basso”, partendo da strategia, modello aziendale, settori, aree geografiche e caratteristiche della catena del valore, evitando valutazioni ulteriori quando la rilevanza o non rilevanza risulta già evidente.
Le imprese non sono inoltre tenute a effettuare ricerche esaustive né ad analizzare ogni possibile impatto, rischio o opportunità lungo l’intera catena del valore, potendo utilizzare informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza costi o sforzi indebiti.
Viene rafforzato anche il principio secondo cui le informazioni previste dagli ESRS non devono essere comunicate quando non sono rilevanti.
Effetti finanziari attesi: semplificazioni sui dati quantitativi
Sono previste semplificazioni anche per gli effetti finanziari attesi:
in determinate circostanze l’impresa può non fornire dati quantitativi,
ad esempio quando gli effetti non sono identificabili separatamente,
l’incertezza di misurazione è troppo elevata oppure mancano competenze,
capacità o risorse per produrre l’informazione.
In tali casi devono comunque essere fornite le pertinenti spiegazioni e informazioni qualitative.
ESRS 2026: disposizioni transitorie
Il Regolamento introduce inoltre specifiche disposizioni transitorie.
Per gli esercizi che iniziano tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, le imprese interessate possono scegliere tra i precedenti ESRS e quelli riformati, oppure utilizzare i precedenti standard avvalendosi di alcune delle nuove esenzioni, indicando chiaramente nella dichiarazione di sostenibilità la versione applicata.
Quando si applicano i nuovi ESRS
Il Regolamento entrerà in vigore il 10 novembre 2026
e i nuovi ESRS si applicheranno obbligatoriamente agli
esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o successivamente.
La revisione comporta quindi per le imprese interessate un aggiornamento delle procedure di raccolta e valutazione dei dati ESG, ma con un impianto espressamente orientato a ridurre la quantità di informazioni non rilevanti e gli oneri connessi alla preparazione della dichiarazione di sostenibilità.


