Rifiuti: nuove indicazioni per l’iscrizione delle macchine operatrici

La Circolare n. 9/2026 chiarisce requisiti, iscrizione e limiti di utilizzo delle macchine operatrici nella raccolta porta a porta dei rifiuti.

Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha emanato la Circolare n. 9 del 16 settembre 2026, dedicata all’iscrizione all’Albo delle macchine operatrici impiegate nelle attività di raccolta dei rifiuti.

La circolare è stata messa a disposizione sul sito istituzionale dell’Albo il 17 settembre 2026 e fornisce alle Sezioni regionali e provinciali indicazioni applicative conseguenti all’entrata in vigore del Decreto direttoriale n. 98 del 3 marzo 2026 della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Macchine operatrici: requisiti per l’iscrizione all’Albo


Il Decreto direttoriale n. 98/2026 disciplina i requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani, quando utilizzate in specifiche attività operative funzionali all’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Nel fornire i propri chiarimenti, l’Albo richiama anche gli articoli 58 e 114 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della strada, in base ai quali le macchine operatrici possono circolare su strada esclusivamente per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina o del cantiere.

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Autocarri N2 con codice di carrozzeria BA18


La principale indicazione riguarda gli autocarri della classe N2 con codice di carrozzeria “BA18” ai sensi del Regolamento (UE) 2018/858.

Il Decreto direttoriale consente che tali mezzi siano immatricolati anche come macchine operatrici, purché siano accertati gli specifici requisiti di idoneità alla circolazione.

In presenza di tali condizioni, l’Albo chiarisce che è consentita l’iscrizione dei veicoli aventi massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e non superiore a 7,5 tonnellate.


Raccolta porta a porta: quando possono essere utilizzate


La Circolare precisa inoltre le condizioni di utilizzo di queste macchine nell’ambito della raccolta porta a porta.

Ferme restando le precedenti Circolari dell’Albo n. 11 del 17 dicembre 2019 e n. 2 del 9 febbraio 2021, il loro impiego è ammesso quando il prelievo dei rifiuti deve essere effettuato in zone che, a causa delle condizioni del fondo stradale o della larghezza della carreggiata, presentano oggettive difficoltà di accesso per i normali veicoli destinati al trasporto dei rifiuti.

In tali circostanze, tuttavia, la macchina operatrice può essere utilizzata esclusivamente per l’attività di prelievo: i rifiuti raccolti devono essere trasbordati su un apposito veicolo autorizzato al trasporto non appena le caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali della strada lo consentano, nel rispetto delle norme di comportamento del Codice della strada.


Iscrizione delle macchine operatrici: l’annotazione prevista


Il documento, costituito da una pagina, contiene infine una specifica indicazione per le Sezioni regionali e provinciali in sede di iscrizione.

Nei provvedimenti relativi a questi mezzi, accanto ai dati identificativi della macchina operatrice, dovrà essere inserita l’annotazione secondo cui “l’uso è limitato alle sole strade caratterizzate da limiti dimensionali e strutturali che le rendano non accessibili ai veicoli di maggiori dimensioni destinati al trasporto”.

La precisazione delimita quindi espressamente l’impiego delle macchine operatrici a situazioni caratterizzate da effettive difficoltà di accesso, senza assimilarle ordinariamente ai veicoli autorizzati al trasporto dei rifiuti.

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