Green Claims: FAQ UE su greenwashing e prodotti già sul mercato

Le FAQ UE sulla Direttiva 2024/825 chiariscono greenwashing, claim climatici, marchi di sostenibilità e prodotti già sul mercato dal 27 settembre 2026.

La Commissione europea – Direzione generale Giustizia e consumatori (DG JUST) ha pubblicato il documento “Questions & Answers” sulla direttiva (UE) 2024/825 – Empowering Consumers for the Green Transition (ECGT), con l’obiettivo di agevolare un’applicazione coerente delle nuove disposizioni europee contro il greenwashing e a favore di una migliore informazione dei consumatori.

Il documento, messo a disposizione il 22 settembre 2026, chiarisce che le risposte rappresentano orientamenti preliminari dei servizi della Commissione e non costituiscono un’interpretazione giuridicamente vincolante, competenza che spetta alla Corte di giustizia dell’Unione europea.


Direttiva 2024/825: cosa chiariscono le nuove FAQ


Le FAQ riguardano la direttiva (UE) 2024/825, che modifica la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (UCPD) e la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (CRD).

Le nuove disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026 e introducono, tra l’altro, regole più stringenti sulle dichiarazioni ambientali e sui marchi di sostenibilità, oltre a nuovi obblighi informativi su durabilità, riparabilità e garanzie dei prodotti.

La Commissione precisa che le FAQ sono state predisposte in attesa del futuro aggiornamento delle linee guida UCPD e CRD del 2021.


Green claims, marchi di sostenibilità e grafica degli imballaggi


Il documento si sviluppa in 20 pagine e 21 domande e risposte, suddivise in due sezioni. La prima, dedicata alla UCPD, affronta in particolare:

  • l’ambito di applicazione delle nuove regole;
  • la definizione di claim ambientale e i claim generici;
  • i nomi commerciali e i marchi;
  • la grafica degli imballaggi;
  • la neutralità climatica;
  • i sistemi di certificazione e i sustainability label.

La Commissione chiarisce, ad esempio, che espressioni quali “green”, “eco-friendly”, “climate friendly”, “biodegradable” o “carbon friendly” possono costituire claim ambientali generici e sono vietate se l’operatore non è in grado di dimostrare una prestazione ambientale eccellente riconosciuta.

Anche immagini, colori, foglie, gocce d’acqua e altri elementi grafici possono, a seconda del contesto e della percezione del consumatore medio, veicolare implicitamente un messaggio ambientale.

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Claim climatici e prestazioni ambientali future


Particolare attenzione è riservata ai claim climatici. Le dichiarazioni riferite a un prodotto come “climate neutral”, “carbon neutral”, “carbon compensated” o equivalenti, quando fondate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra al di fuori della catena del valore del prodotto, rientrano nel divieto previsto dalla nuova disciplina.

Restano invece possibili, nel rispetto delle altre condizioni previste, comunicazioni fondate sull’effettivo impatto del ciclo di vita e su riduzioni reali e verificabili delle emissioni.

Per i claim relativi a prestazioni ambientali future sono richiesti impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, inseriti in un piano di attuazione dettagliato e realistico e sottoposti a verifica periodica da parte di un esperto terzo indipendente.


Prodotti già sul mercato dal 27 settembre 2026


Le FAQ forniscono un chiarimento operativo particolarmente rilevante per i prodotti e gli imballaggi già esistenti: dal 27 settembre 2026 le nuove disposizioni si applicano anche ai prodotti già fabbricati, ordinati, distribuiti o presenti sugli scaffali.

In presenza di claim o marchi non conformi, la Commissione indica tra le possibili soluzioni l’utilizzo di adesivi per coprire o correggere le dichiarazioni oppure l’aggiunta di informazioni integrative presso il punto vendita.

Per i marchi di sostenibilità già presenti sul mercato non è previsto un ulteriore periodo transitorio: se non istituiti da un’autorità pubblica, devono essere basati su un sistema di certificazione conforme ai requisiti della direttiva.


Riparabilità, durabilità e garanzie


La seconda parte del documento riguarda la direttiva sui diritti dei consumatori e approfondisce il punteggio di riparabilità, le informazioni su durabilità e riparabilità e il rapporto tra l’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e l’etichetta armonizzata relativa alla garanzia commerciale di durabilità.

Anche questi strumenti assumono rilievo dal 27 settembre 2026, data dalla quale l’avviso armonizzato sulla garanzia legale deve essere esposto in modo evidente presso il punto vendita, compresi i canali di vendita online.

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