È stata pubblicata sul portale RENTRI la comunicazione “FIR: chiusura delle modalità operative di sicurezza”, resa disponibile in data 31 marzo 2026, con la quale vengono fornite indicazioni puntuali sulla conclusione del regime transitorio relativo all’utilizzo del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) nell’ambito del sistema RENTRI, a far data dal 14 aprile 2026.
La comunicazione si inserisce nel quadro normativo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle disposizioni attuative del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), con l’obiettivo di completare il passaggio graduale dalla gestione cartacea a quella digitale del FIR.
Nel dettaglio, il documento chiarisce che le modalità operative di sicurezza, introdotte per consentire agli operatori di gestire eventuali criticità nella fase iniziale di avvio del sistema digitale, sono state applicabili nel periodo transitorio precedente all’entrata a regime del RENTRI e comunque fino alla loro formale chiusura comunicata il 31 marzo 2026. Tali modalità consentivano, in presenza di impedimenti tecnici o organizzativi, di ricorrere a procedure alternative per garantire la continuità della tracciabilità dei rifiuti.
Con la chiusura di tali modalità, viene ribadito che, per i soggetti obbligati, trova piena applicazione il sistema ordinario basato sul FIR in formato digitale, che deve essere compilato, vidimato e trasmesso attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione dal RENTRI. Il FIR digitale contiene tutte le informazioni previste dalla normativa, tra cui i dati del produttore, del trasportatore e del destinatario, la descrizione del rifiuto, il codice EER, la quantità, le modalità di trasporto e le informazioni relative al conferimento.
Parallelamente, la comunicazione si coordina con le precedenti disposizioni che hanno previsto, in via temporanea, la possibilità di utilizzo del FIR in formato cartaceo come modalità alternativa. In particolare, tale utilizzo è stato consentito fino al 15 settembre 2026, esclusivamente nei casi e secondo le condizioni stabilite dalla normativa transitoria, al fine di agevolare l’adeguamento progressivo degli operatori al sistema digitale.
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