Agenti cancerogeni: nuovi limiti UE e fumi di saldatura

Nuovi limiti UE per cobalto, IPA, isoprene e 1,4-diossano. La direttiva interviene anche sui fumi di saldatura.

Nuovi limiti di esposizione professionale per diverse sostanze pericolose e specifiche disposizioni sui fumi di saldatura entrano nel quadro europeo per la protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione.

Le novità sono contenute nella Direttiva (UE) 2026/2450 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 30 ottobre 2026, che modifica la Direttiva 2004/37/CE.

L’intervento aggiorna il campo di applicazione della disciplina e introduce nuovi valori limite professionali e biologici, mantenendo il collegamento con la classificazione di sostanze e miscele prevista dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).


Fumi di saldatura: cosa cambia con la Direttiva 2026/2450


Tra le principali novità figura l’inserimento nell’Allegato I della Direttiva 2004/37/CE dei lavori che comportano esposizione a fumi derivanti da processi di saldatura contenenti sostanze o miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B.

La modifica rende più esplicita l’applicazione della disciplina CMR alle esposizioni generate durante le operazioni di saldatura, che possono comprendere anche sostanze pericolose come composti del cromo esavalente e del nichel.

Quando durante il processo vengono liberate sostanze per le quali è previsto un valore limite professionale, l’esposizione dei lavoratori deve rispettare il relativo limite.


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Nuovi limiti per cobalto, IPA, isoprene e 1,4-diossano


La Direttiva 2026/2450 interviene sull’Allegato III introducendo o aggiornando i valori limite di esposizione professionale per diverse sostanze.

Per il cobalto e i suoi composti inorganici vengono fissati, su un periodo di riferimento di otto ore:

  • 0,01 mg/m³ per la frazione inalabile;
  • 0,0025 mg/m³ per la frazione respirabile.


Fino al 20 novembre 2032 si applicano valori transitori rispettivamente pari a 0,02 mg/m³ e 0,0042 mg/m³.

Per le miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) interessate dalla disciplina viene stabilito un valore limite pari a 0,00007 mg/m³, misurato come benzo[a]pirene.

Per specifiche attività industriali è previsto fino al 20 novembre 2033 un valore transitorio di 0,00014 mg/m³.

La direttiva stabilisce inoltre:

  • per l’isoprene, un limite su otto ore pari a 8,5 mg/m³, corrispondenti a 3 ppm;
  • per l’1,4-diossano, un limite su otto ore pari a 7,3 mg/m³, corrispondenti a 2 ppm, e un limite di breve durata pari a 73 mg/m³, corrispondenti a 20 ppm.


1,4-diossano e piombo: valori biologici e sorveglianza sanitaria


La revisione interessa anche l’Allegato III-bis della Direttiva 2004/37/CE, dedicato ai valori limite biologici e alla sorveglianza sanitaria.

Per l’1,4-diossano viene introdotto un valore limite biologico vincolante di 45 mg di HEAA per grammo di creatinina nelle urine, da misurare al termine dell’esposizione o del turno secondo il diritto o la prassi nazionale.

Per il piombo e i suoi composti inorganici il valore limite biologico vincolante è fissato a:

  • 30 μg Pb/100 ml di sangue fino al 31 dicembre 2028;
  • 15 μg Pb/100 ml di sangue dal 1° gennaio 2029.


La direttiva definisce inoltre specifiche condizioni per l’attivazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.


DPI respiratori e pause durante l’esposizione


La Direttiva 2026/2450 interviene anche sull’impiego dei dispositivi di protezione individuale, con particolare riferimento alla protezione delle vie respiratorie.

I DPI devono essere utilizzati come misura di ultima istanza, quando le misure tecniche e organizzative non consentono di evitare l’esposizione o di ridurla adeguatamente.

Quando è necessario indossarli, ai lavoratori devono inoltre essere garantite pause regolari in aree prive di rischio di contaminazione. Durata e frequenza delle pause devono essere definite tenendo conto della valutazione dei rischi.


Recepimento della Direttiva entro il 20 novembre 2028


Gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva (UE) 2026/2450 entro il 20 novembre 2028.

La direttiva entra in vigore il 19 novembre 2026, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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