L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), attraverso la Direzione centrale coordinamento giuridico, ha emanato la nota prot. n. 2377 del 27 ottobre 2026, contenente indicazioni operative sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il documento chiarisce in particolare i tempi entro cui devono essere assolti gli obblighi formativi, aggiorna le indicazioni per la revoca dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e approfondisce la disciplina specifica prevista per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Formazione dei lavoratori: superato il termine dei 60 giorni
L’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 prevede che la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico siano erogati in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, in caso di somministrazione di lavoro.
Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 conteneva una disposizione transitoria che consentiva di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione. INL ricorda che tale previsione era stata spesso interpretata, erroneamente, come possibilità di rinviare l’avvio della formazione.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59/CSR non ha riproposto questo termine. Il tema era già stato affrontato nelle FAQ sul nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione, che avevano chiarito il superamento del precedente termine dei 60 giorni.
La formazione deve quindi essere organizzata in coerenza con l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, senza fare riferimento al precedente termine generale dei 60 giorni.
Sospensione per lavoro irregolare: cosa cambia per la revoca
La nota aggiorna anche le indicazioni contenute nella circolare INL n. 3/2021 sulla revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale disposto, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, in presenza di lavoro irregolare.
Per ottenere la revoca, il datore di lavoro deve regolarizzare non soltanto la posizione contrattuale dei lavoratori, ma anche gli obblighi in materia di salute e sicurezza ad essi riferiti, comprendendo formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria.
Alla luce dell’eliminazione del precedente riferimento ai 60 giorni, INL precisa che:
- ai fini della revoca della sospensione, è sufficiente che l’attività formativa sia programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile;
- il verbale di prescrizione, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 758/1994, deve fissare un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi di formazione.
Il personale ispettivo non dovrà quindi più utilizzare automaticamente il precedente termine di 60 giorni nel verbale finalizzato alla regolarizzazione della violazione.
Turismo e pubblici esercizi: formazione entro 30 giorni
Una disciplina specifica riguarda le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dall’articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287.
L’articolo 1-bis del D.L. 159/2025, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, stabilisce che, per i lavoratori impiegati in questi settori, la formazione e l’eventuale addestramento specifico possano essere conclusi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione.
INL precisa però che si tratta di una deroga relativa esclusivamente alla conclusione del percorso. Il datore di lavoro o l’utilizzatore deve comunque avviare tempestivamente la formazione in occasione dell’assunzione o dell’inizio dell’utilizzazione.
Il lavoratore può quindi essere adibito all’attività lavorativa prima della conclusione dell’intero percorso di formazione generale e specifica, fermo restando l’obbligo di rispettare le condizioni previste dalla disciplina applicabile.
Come dimostrare l’avvio della formazione durante un controllo
Se il controllo ispettivo avviene entro i 30 giorni e il percorso formativo non è ancora concluso, il datore di lavoro o l’utilizzatore deve poter dimostrare di avere già intrapreso azioni propedeutiche all’adempimento degli obblighi formativi.
La nota fornisce un elenco non esaustivo della documentazione che può essere utilizzata a questo scopo:
- interlocuzioni con il soggetto formatore finalizzate alla prenotazione dei corsi, tramite PEC o altra modalità che garantisca la data certa;
- richiesta di collaborazione a un organismo paritetico ai sensi dell’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008;
- interlocuzioni con il docente formatore, quando il datore di lavoro organizza direttamente il corso;
- interlocuzioni con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) relative all’organizzazione dei corsi.
In assenza sia degli attestati sia di altra documentazione idonea a dimostrare l’avvio del percorso formativo, INL ritiene violato l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, con conseguente verbale di contravvenzione e prescrizione nei confronti del soggetto obbligato.
Per i rapporti di lavoro di durata inferiore a 30 giorni, la conclusione della formazione deve avvenire secondo tempistiche coerenti con la durata effettiva del rapporto.
INL precisa inoltre che la disciplina speciale prevista per turismo e pubblici esercizi non elimina l’obbligo di informazione dei lavoratori previsto dall’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro può impiegare il lavoratore soltanto dopo aver assolto tale obbligo.


