Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha adottato il Decreto Direttoriale n. 275 del 12 ottobre 2026, che definisce le modalità di gestione dei dati relativi ai percorsi degli autoveicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi nell’ambito del RENTRI.
Il provvedimento, pubblicato il 14 ottobre 2026, stabilisce i requisiti tecnici per la geolocalizzazione, la struttura e il formato dei dati da trasmettere al RENTRI, le modalità di trasmissione e le regole per la loro archiviazione.
Tra le principali novità figura inoltre il rinvio al 13 settembre 2027 della decorrenza per la messa a disposizione delle informazioni relative ai percorsi degli autoveicoli.
RENTRI: geolocalizzazione e rinvio al 13 settembre 2027
Il D.D. 275/2026 modifica il precedente Decreto Direttoriale n. 253/2024 sui sistemi di geolocalizzazione RENTRI, intervenendo sia sui criteri di identificazione del veicolo sia sulla decorrenza per la trasmissione delle informazioni.
La data prevista per la messa a disposizione dei dati dei percorsi viene differita dal 13 febbraio 2027 al 13 settembre 2027.
Il rinvio riguarda le disposizioni relative alla gestione e alla trasmissione dei dati dei percorsi. Non viene invece rinviato l’obbligo, previsto dalla disciplina RENTRI, di dotare dei sistemi di geolocalizzazione i mezzi dei soggetti obbligati che trasportano rifiuti speciali pericolosi.
Il sistema di geolocalizzazione viene associato alla targa
Il nuovo decreto modifica anche il criterio di associazione del dispositivo all’autoveicolo. Rispetto alla disciplina precedente, viene eliminato il riferimento al numero di telaio.
L’associazione deve quindi essere univoca tra dispositivo e autoveicolo tramite la targa, con riferimento al singolo percorso, in modo da consentire l’identificazione del mezzo utilizzato per il trasporto.
Come deve essere tracciato il percorso
L’Allegato 1 disciplina nel dettaglio le caratteristiche dei dati di geolocalizzazione. Il tracciamento deve coprire l’intero percorso del trasporto del rifiuto speciale pericoloso, dal punto di partenza fino alla destinazione.
La traccia deve essere costituita da una sequenza temporale ordinata di punti rilevati tramite sistemi satellitari GNSS.
I punti consecutivi riferiti a coordinate differenti devono essere rilevati con un intervallo temporale non superiore a tre minuti. È inoltre prevista una tolleranza temporale massima di due minuti per l’associazione tra gli eventi registrati nel FIR digitale e i relativi dati di posizione.
Le coordinate geografiche devono essere registrate con un livello di precisione adeguato alla tracciabilità del percorso e accompagnate dal relativo riferimento temporale.
Quali dati devono essere trasmessi al RENTRI
La traccia di geolocalizzazione comprende i dati di latitudine, longitudine e timestamp. Al momento della trasmissione devono essere associati anche ulteriori elementi necessari alla corretta identificazione del percorso.
Tra le informazioni previste figurano:
- gli identificativi univoci delle trasmissioni al RENTRI dei dati dei FIR associati al percorso;
- gli indicatori utilizzati per valutare l’accuratezza e la qualità del dato di geolocalizzazione;
- l’identificativo univoco del dispositivo utilizzato per la rilevazione.
Quando uno stesso percorso è associato a più FIR, la traccia deve consentire di ricostruire l’intera movimentazione, dall’inizio del primo trasporto fino all’ultimo arrivo a destinazione o alla presa in carico del rifiuto da parte di un successivo trasportatore.
Trasmissione tramite API e formato GPX 1.1
I dati di geolocalizzazione devono essere trasmessi al RENTRI attraverso interfacce API dedicate oppure utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione dal sistema.
La trasmissione della traccia deve avvenire successivamente all’invio dei dati del FIR digitale.
Il formato previsto per l’interscambio delle informazioni è il GPX versione 1.1. Ogni trasmissione riguarda un’unica traccia, che può essere composta anche da più segmenti.
Se vengono successivamente ritrasmessi i dati del FIR digitale associato a un formulario, è necessario ritrasmettere anche i dati del percorso qualora siano già stati inviati.
Conservazione dei dati di geolocalizzazione
Le imprese devono archiviare i dati relativi ai percorsi e garantire la disponibilità e l’estrazione dagli archivi informatici delle informazioni trasmesse al RENTRI per un periodo massimo di tre anni, in coerenza con le tempistiche previste dall’articolo 193, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.
I dati e i relativi metadati devono inoltre poter essere esportati in un formato standard comunemente utilizzato qualora siano richiesti durante ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo.
Il D.D. 275/2026 completa quindi il quadro tecnico della geolocalizzazione dei trasporti di rifiuti speciali pericolosi nel RENTRI, definendo modalità di rilevazione, trasmissione e conservazione dei percorsi e fissando al 13 settembre 2027 la decorrenza per la messa a disposizione delle relative informazioni.


