Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, ha emanato la Circolare n. 11 del 26 ottobre 2026, con chiarimenti sull’applicazione delle verifiche periodiche alle piattaforme di lavoro utilizzate per operazioni in frutteto.
Il documento interviene dopo la modifica dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 introdotta dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34, chiarendo quali attrezzature rientrano nella nuova periodicità triennale e quali, invece, continuano a essere soggette alle verifiche annuali o biennali già previste.
Verifica triennale: cosa ha modificato la Legge 34/2026
L’articolo 12 della Legge 34/2026, già approfondita nell’articolo «Sicurezza: modificato il D.Lgs. 81/2008», ha inserito nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 una nuova voce relativa alle «Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto», prevedendo per queste attrezzature una verifica periodica triennale.
Le verifiche rientrano nell’ambito dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, che prevede che il datore di lavoro sottoponga le attrezzature indicate nell’Allegato VII a controlli periodici, secondo le frequenze previste, per valutarne lo stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza.
La circolare precisa però che la nuova periodicità riguarda una specifica categoria di attrezzature e non modifica quella già prevista per altre macchine utilizzate nei lavori in quota o nelle attività agricole.
Piattaforme, PLE e carri raccogli frutta: le diverse periodicità
Uno dei principali chiarimenti riguarda la distinzione tra attrezzature che possono apparire simili o essere utilizzate nello stesso contesto operativo, ma che restano assoggettate a periodicità differenti:
- le piattaforme per operazioni in frutteto che rientrano nella nuova categoria prevista dall’Allegato VII sono soggette a verifica triennale;
- le macchine agricole raccogli frutta, comunemente denominate carri agricoli raccogli frutta, restano soggette a verifica biennale;
- le tradizionali piattaforme di lavoro elevabili (PLE), classificate come ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato, mantengono la verifica annuale.
Le macchine agricole raccogli frutta rientrano infatti nella definizione di «impianti speciali» prevista dal punto 9 dell’Allegato A al D.M. 4 marzo 1982 e sono già comprese nell’Allegato VII come ponti sospesi e relativi argani.
Il Ministero sottolinea inoltre che un’eventuale estensione della periodicità triennale alle PLE o ai carri raccogli frutta avrebbe comportato una riduzione delle frequenze già previste, in contrasto con il principio di non regressione dei livelli di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Quali piattaforme sono soggette alla verifica triennale
La Circolare n. 11/2026 individua in modo più preciso le caratteristiche delle attrezzature alle quali si applica la nuova periodicità.
Devono essere piattaforme destinate a portare gli operatori in posizione di lavoro per svolgere operazioni in frutteto, quali raccolta della frutta, diradamento, potatura o altre attività connesse, con un’altezza massima della piattaforma inferiore a 3 metri. Il documento indica come origine di questo limite la norma UNI EN 16952.
Le attrezzature devono inoltre essere progettate per lavorare sia su terreni non coltivati e sconnessi sia su terreni livellati e solidi.
La verifica triennale riguarda esclusivamente le tipologie che presentano queste caratteristiche e che, contemporaneamente, non rientrano nella definizione di macchina agricola raccogli frutta prevista dal D.M. 4 marzo 1982.
Le operazioni in frutteto considerate dalla circolare
Il Ministero individua, a titolo esemplificativo, diverse attività che possono essere svolte mediante queste piattaforme:
- potatura, per il taglio dei rami in altezza;
- diradamento e manutenzione, per le operazioni manuali su piante di diverse altezze;
- raccolta, comprese alcune attività nelle quali i cassoni vengono posizionati direttamente sulla piattaforma.
Tra le configurazioni utilizzate nei frutteti vengono richiamate le piattaforme semoventi a sviluppo verticale, le piattaforme applicate ai trattori e le piattaforme a ragno o articolate.
La sola configurazione della macchina, tuttavia, non è sufficiente per applicare automaticamente la verifica triennale: occorre verificare che l’attrezzatura risponda alle caratteristiche e alla destinazione d’uso individuate dalla circolare.
Il chiarimento ministeriale consente quindi di distinguere tre regimi di verifica che continuano a coesistere nell’ambito dell’Allegato VII: annuale per le PLE, biennale per le macchine agricole raccogli frutta e triennale per le specifiche piattaforme destinate alle operazioni in frutteto individuate dalla nuova disposizione.
Per i datori di lavoro diventa quindi essenziale verificare la corretta classificazione delle attrezzature utilizzate e applicare la relativa periodicità prevista dall’Allegato VII.


