Imballaggi: deroga ai limiti dei metalli pesanti nel vetro cristallo

Deroga UE ai limiti dei metalli pesanti negli imballaggi in vetro cristallo fino al 31 dicembre 2029.

Il 28 ottobre 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Decisione delegata (UE) 2026/1948 della Commissione, del 12 agosto 2026, che modifica la Decisione 2001/171/CE introducendo specifiche condizioni di deroga ai limiti sui metalli pesanti per gli imballaggi in vetro cristallo.

Il provvedimento si inserisce nel quadro del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) e disciplina una deroga temporanea destinata agli imballaggi costituiti interamente o parzialmente dalle categorie di vetro cristallo previste dalla Direttiva 69/493/CEE.


PPWR: il limite di 100 mg/kg per i metalli pesanti


L’articolo 5, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2025/40 stabilisce che la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei loro componenti non possa superare 100 mg/kg.

Il valore riguarda quindi la somma complessiva delle concentrazioni dei quattro metalli e non rappresenta un limite distinto di 100 mg/kg per ciascuna sostanza.

Il rispetto dei limiti sui metalli pesanti rientra tra gli aspetti di conformità previsti dal PPWR, già approfonditi nell’articolo «Imballaggi: pubblicata dal CONAI una nota sulla dichiarazione di conformità».

La nuova decisione interviene sul caso specifico del vetro cristallo. Tale materiale può contenere concentrazioni elevate di ossido di piombo e il passaggio a processi produttivi privi di piombo presenta ancora difficoltà tecniche, anche per la contaminazione residua di forni, rottami di vetro e ambienti produttivi.

La produzione interessata riguarda principalmente imballaggi utilizzati nei settori delle bevande spiritose, della profumeria e della cosmetica.


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Deroga fino al 31 dicembre 2029


La Decisione 2026/1948 modifica la Decisione 2001/171/CE introducendo, tra l’altro, i nuovi articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater.

Gli imballaggi in vetro cristallo possono superare il limite previsto dall’articolo 5, paragrafo 4, del PPWR fino al 31 dicembre 2029, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla decisione.

Per quanto riguarda il piombo, la disciplina distingue la fase di fabbricazione dalle successive operazioni di lavorazione e commercializzazione:

  • gli imballaggi in vetro cristallo contenenti piombo introdotto deliberatamente o presente come contaminazione residua possono essere fabbricati soltanto fino al 31 dicembre 2028;
  • l’introduzione deliberata di piombo è consentita esclusivamente nella misura necessaria alla fabbricazione dell’imballaggio in vetro cristallo;
  • gli imballaggi fabbricati entro tale termine possono continuare a essere sottoposti a operazioni di finitura, compresa la lavorazione a freddo, ed essere successivamente riempiti, etichettati, distribuiti e immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2029.


Trattamento per limitare il rilascio di piombo


Gli imballaggi che beneficiano della deroga devono essere sottoposti a un trattamento di dealcalinizzazione o a un processo equivalente, in grado di creare una barriera superficiale che limiti il rilascio di piombo nel contenuto.

La Commissione prevede inoltre che i produttori adottino misure adeguate per sostenere il passaggio alla produzione senza piombo e cessino entro il 31 dicembre 2028 la fabbricazione di imballaggi contenenti piombo introdotto deliberatamente.


Marcatura, restituzione e riciclaggio a ciclo chiuso


La deroga è accompagnata da specifici obblighi finalizzati a garantire la tracciabilità degli imballaggi e il controllo del loro riciclaggio.

In particolare:

  • gli imballaggi devono riportare una marcatura permanente che consenta di identificare il produttore;
  • gli operatori economici che immettono sul mercato prodotti confezionati in vetro cristallo devono informare gli utilizzatori finali della possibilità di restituire gratuitamente gli imballaggi a fini di riciclaggio;
  • gli imballaggi restituiti devono essere trasferiti, direttamente o attraverso canali commerciali consolidati, al produttore identificato mediante la marcatura;
  • il materiale può essere reintrodotto nel processo produttivo dello stesso produttore nell’ambito di un ciclo chiuso e controllato;
  • i produttori devono conservare una documentazione adeguata a dimostrare il funzionamento del sistema e renderla disponibile, su richiesta, alle autorità competenti e alla Commissione europea.


La deroga è quindi subordinata non soltanto al rispetto delle scadenze del 2028 e 2029, ma anche a condizioni tecniche, informative e di tracciabilità finalizzate a limitare il rilascio di piombo e a garantire una gestione controllata del riciclaggio.

La Decisione delegata (UE) 2026/1948 entra in vigore il 29 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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