La Commissione europea ha aggiornato le norme armonizzate per le attrezzature a pressione previste dalla Direttiva PED. Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/2211 del 1° ottobre 2026 sono stati modificati i riferimenti contenuti nella Decisione di esecuzione (UE) 2025/165.
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 2 ottobre 2026 ed è entrato in vigore nello stesso giorno. Le novità interessano diverse tipologie di attrezzature e processi, tra cui sistemi di refrigerazione e pompe di calore, apparecchiature per GPL, recipienti criogenici, caldaie, tubazioni, saldatura e brasatura.
L’aggiornamento è rilevante anche ai fini della conformità dei prodotti. Ai sensi dell’articolo 12 della Direttiva 2014/68/UE, infatti, le attrezzature a pressione e gli insiemi conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza coperti dalle norme stesse. Il quadro normativo comprende anche il Regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea.
Attrezzature a pressione: quali norme armonizzate cambiano
Le nuove versioni derivano dall’attività di revisione svolta dal CEN a seguito della richiesta di normazione formulata dalla Commissione europea nel 2024. La Decisione 2026/2211 aggiorna i riferimenti relativi a materiali, componenti, attrezzature e procedimenti utilizzati nel settore.
Tra gli ambiti interessati rientrano:
- raccordi per tubazioni da saldare di testa;
- semilavorati di alluminio destinati alle attrezzature a pressione;
- caldaie a tubi da fumo;
- impianti di refrigerazione e pompe di calore;
- qualificazione delle procedure e del personale addetto alla saldatura e alla brasatura;
- valvole di sicurezza per attrezzature GPL;
- generatori di vapore in acciaio inossidabile;
- tubazioni metalliche ondulate;
- compensatori di dilatazione;
- recipienti criogenici;
- sistemi di tubazioni in materiale plastico.
Tra i nuovi riferimenti figurano, ad esempio, la EN ISO 24664:2024 per i dispositivi di sovrappressione degli impianti di refrigerazione e delle pompe di calore, la EN 14129:2024 relativa alle valvole di sicurezza per recipienti GPL, la EN ISO 21009-2:2024 sui recipienti criogenici e la EN ISO 14732:2025 sulla qualificazione del personale di saldatura.
EN 12953-6:2024: limiti alla presunzione di conformità
Un caso specifico riguarda la EN 12953-6:2024, relativa all’equipaggiamento delle caldaie a tubi da fumo. La Commissione riconosce la rispondenza della norma a diversi requisiti della PED, ma individua alcune carenze tecniche che non consentono di applicare integralmente la presunzione di conformità.
Le criticità riguardano in particolare:
- le modalità di funzionamento delle attrezzature a pressione;
- il superamento dei limiti ammissibili;
- la progettazione e costruzione degli accessori di sicurezza;
- la protezione dal rischio di surriscaldamento.
Il riferimento della norma viene quindi pubblicato con specifiche limitazioni alla presunzione di conformità. In particolare, la conformità ai punti 5.1.6 e 5.3.1 e all’Allegato F non consente di presumere automaticamente il rispetto di alcuni requisiti essenziali dell’Allegato I della Direttiva 2014/68/UE. Ulteriori limitazioni riguardano anche il punto 5.6.1.1 rispetto ai requisiti interessati.
Norme sostituite: periodo transitorio fino al 2 aprile 2028
La Decisione è composta da due articoli e un allegato. L’articolo 1 modifica l’Allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2025/165, mentre l’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore del provvedimento e la decorrenza della soppressione dei riferimenti precedenti.
Il ritiro delle versioni sostituite non è immediato. Per consentire ai fabbricanti di adeguare i prodotti alle nuove versioni delle norme armonizzate, il punto 1 dell’allegato si applicherà a decorrere dal 2 aprile 2028.
Fino a questa data è quindi previsto un periodo di transizione tra i riferimenti precedenti e quelli aggiornati, prima della definitiva soppressione dei riferimenti alle versioni sostituite dall’elenco delle norme armonizzate a supporto della Direttiva PED.


