Pubblicato il Regolamento in materia di impianti termici

Il Regolamento definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari

Il D.P.R. 16/04/2013 n. 74 "Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte, e lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27/06/2013, ha finalmente adottato i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.

Il regolamento serve, a fini gestionali e di contenimento dei costi per gli utenti finali, per integrare le operazioni di manutenzione, esercizio ed ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti dagli impianti termici installati negli edifici.

Nell'articolo 3 viene specificato il limite massimo della temperatura ambiente, che deve essere rispettato nell'esercizio degli impianti, integrando anche il valore nella climatizzazione estiva.

Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare i 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e i 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con specifici limiti, differenti a seconda delle zone considerate, relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione.

Per la climatizzazione estiva, invece, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto tecnico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo (art. 6). La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti tecnici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

L'articolo 7 indica che gli installatori e i manutentori devono definire per iscritto le operazioni di manutenzione. Inoltre viene citato il "Libretto di impianto di climatizzazione" lasciando dedurre la sostituzione del vecchi libretti di impianto e di centrale.

In base all'art. 8, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

  • il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del D.Lgs. n. 192/2005;
  • la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
  • la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

Dette operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A del Regolamento.

I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:

  • all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
  • nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
  • nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW (art. 9). L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

Entro il 31/12/2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo.

Le disposizioni del Regolamento si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della Direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti.

In relazione agli adempimenti previsti dal Regolamento, vigono le sanzioni previste dall'art. 15, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 192/2005, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio, terzo responsabile, ed operatore incaricato del controllo e manutenzione (art. 11).

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