Sicurezza sul lavoro. Sicurezza a prescindere dal rapporto di lavoro

01/17/2011

In materia di normativa antinfortunistica l'obbligo dei datori di lavoro di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro si estende a tutti i soggetti che nell'impresa prestano la loro opera, qualunque sia la forma utilizzata per lo svolgimento della stessa, ed indipendentemente dal loro rapporto con il titolare dell'impresa ma anche a coloro che vengono a trovarsi sia pure occasionalmente nei luoghi stessi. Quanto sopra sostenuto deriva, secondo la stessa Corte suprema, dall'applicazione dell'art. 2087 del c.c. che può essere esteso anche a persone estranee all'impresa purché sia ravvisabile il nesso causale fra l'infortunio e le violazioni alle norme di sicurezza sul lavoro. Questo è altresì desumibile e ravvisabile secondo la stessa Corte anche dall'art. 18 comma 1 lettera q) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il quale impone al datore di lavoro di "prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio".
(Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 37840 del 25 settembre 2009)

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: 08/06/2010

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