RENTRI: chiarimenti dall'INL sulla geolocalizzazione

I sistemi di geolocalizzazione installati sui veicoli di trasporto dei rifiuti non richiedono la preventiva autorizzazione.

Con la nota prot. n. 831 del 28 gennaio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) per le aziende interessate dall’operatività del RENTRI e dal sistema di tracciabilità dei rifiuti disciplinato dal D.M. n. 59/2023, in attuazione dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006 .

Il documento nasce a seguito dei numerosi quesiti pervenuti all’Ispettorato circa la legittimità dell’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi e, in particolare, sull’eventuale esonero dalle procedure di garanzia previste dall’art. 4 dello Statuto. Le richieste di chiarimento riguardavano la possibilità di assimilare tali sistemi agli strumenti di lavoro necessari per rendere la prestazione lavorativa, con conseguente esclusione degli obblighi autorizzativi o di accordo sindacale.

Nel fornire il proprio orientamento, l’INL richiama la struttura del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, evidenziando che il RENTRI comprende una sezione dedicata ai dati sui percorsi dei mezzi di trasporto, nei casi stabiliti dalla normativa di attuazione. La previsione della geolocalizzazione, in quanto contenuta in una norma speciale di settore, costituisce una condizione di esercizio dell’attività d’impresa per le aziende obbligate e, come tale, esula dall’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970.

Secondo l’Ispettorato, infatti, non ricorrono in questo caso le finalità tipiche che giustificano l’applicazione della disciplina sui controlli a distanza dei lavoratori, né il sistema di geolocalizzazione può essere qualificato come strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema stesso. Di conseguenza, l’installazione dei dispositivi di tracciamento finalizzata esclusivamente agli obblighi di legge del RENTRI non richiede l’attivazione delle procedure previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

La nota precisa tuttavia un limite rilevante: la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla normativa ambientale speciale. Qualora le aziende intendano impiegare tali sistemi anche per ulteriori esigenze, come finalità organizzative, produttive, di tutela del patrimonio aziendale o di sicurezza sul lavoro, sarà invece necessario attivare integralmente le procedure di garanzia previste dall’art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970, inclusi accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato.

Il chiarimento fornito dall’INL delimita il confine tra obblighi ambientali di tracciabilità e tutela dei diritti dei lavoratori, contribuendo a una corretta applicazione del RENTRI anche sotto il profilo lavoristico.

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