Gas Serra: verifica delle comunicazioni e accreditamento dei certificatori

Un Regolamento stabilisce disposizioni per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della direttiva 2003/87/CE e per l’accreditamento e la supervisione dei verificatori

Il Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato sulla G.U.U.E. L 181 del 12/07/2012, entrante in vigore il 02/08/2012, ma che si applicherà dal 1° gennaio 2013, stabilisce disposizioni per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della direttiva 2003/87/CE e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori.

Il regolamento fissa altresì, fatto salvo il regolamento (CE) n. 765/2008, le disposizioni per il riconoscimento reciproco dei verificatori e per la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.

Il regolamento si applica alla verifica dei dati relativi alle emissioni dei gas a effetto serra e alle tonnellate-chilometro svolte a decorrere dal 1° gennaio 2013 e trasmesse a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE.

È necessario disporre di un quadro complessivo di norme per l'accreditamento dei verificatori al fine di assicurare che la verifica delle comunicazioni effettuate da un gestore o da un operatore aereo nell'ambito del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, da trasmettere conformemente al regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sia condotta da verificatori in possesso delle competenze tecniche per svolgere il compito assegnato in maniera indipendente e imparziale e in conformità alle disposizioni e ai principi stabiliti nel presente regolamento.

La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ha istituito un quadro generale inteso ad agevolare la libera circolazione dei servizi e dei prestatori di servizi nell'Unione mantenendo al contempo un elevato livello qualitativo di servizio.

È opportuno che l'armonizzazione nell'Unione delle norme in materia di accreditamento e verifica concernenti il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni contribuisca alla realizzazione di un mercato concorrenziale per i verificatori, garantendo al contempo trasparenza e informazioni ai gestori e agli operatori aerei.

Nel dare attuazione all'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, occorre garantire una sinergia fra il quadro generale di accreditamento istituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone le norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e le disposizioni connesse della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, da un lato, e le caratteristiche specifiche del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'Unione e i requisiti essenziali per l'effettiva attuazione della direttiva 2003/87/CE, dall'altro.

È opportuno che il regolamento (CE) n. 765/2008 rimanga di applicazione per gli aspetti dell'accreditamento dei verificatori non interessati dal presente regolamento.

In particolare, occorre garantire che ove per le prassi interne di uno Stato membro una procedura alternativa all'accreditamento, ossia la certificazione dei verificatori che sono persone fisiche, sia eseguita da un'autorità nazionale designata da tale Stato membro a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, lo Stato membro di cui trattasi fornisca prove documentali attestanti che detta autorità possiede un livello di credibilità simile a quello degli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato con successo una valutazione inter pares svolta dall'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 di detto regolamento.

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