Rifiuti: l'Albo Gestori Ambientali definisce l'iscrizione per i rifiuti da capsule di caffè
Con la Deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha modificato la deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 per consentire l’iscrizione nella categoria 1, con procedura ordinaria, alle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di capsule di caffè o altri infusi esausti.
Il provvedimento nasce dall’esigenza di intercettare questa tipologia di rifiuto, sempre più diffusa nel mercato, all’interno dei circuiti organizzati di raccolta differenziata e in un’ottica di economia circolare. Le capsule esauste, classificate con codice EER 20 01 99, possono infatti essere conferite nei Centri di raccolta comunali, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 116/2020 e dal punto 45-bis del decreto 8 aprile 2008.
La deliberazione aggiorna la Tabella D2 dell’allegato D alla deliberazione n. 5/2016, inserendo tra i rifiuti oggetto della sottocategoria dedicata alla raccolta differenziata anche le capsule di caffè o infusi esausti. Contestualmente, sono confermati i requisiti minimi di dotazione tecnica e di personale per l’iscrizione, modulati in base alla popolazione servita, con valori che vanno da 0,25 a 5 tonnellate di portata utile complessiva dei veicoli e da 1 a 8 unità di personale, in base alla classe dimensionale.
La nuova disciplina è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
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