D.Lgs. 81/2008: modifiche a seguito del DL lavoro
Con il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (pubblicato nella G.U.R.I. del 04/05/2023, n. 103), sono state introdotte alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008 (descritte nell'art. 14 del D.L.).
In particolare, si segnalano le seguenti:
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Nomina Medico Competente (modifica art. 18, comma 1, lett. a): è stato aggiunto che l'obbligo di nomina del MC sussiste, oltre che nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, anche "qualora richiesto dalla valutazione dei rischi".
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Acquisizione cartella sanitaria (aggiunta lett. e-bis all'art. 25, comma 1): "in occasione delle visite di assunzione", il MC è tenuto a "richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità".
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Impedimento del Medico Competente (aggiunta lett. n-bis all'art. 25, comma 1): "in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni", il MC "comunica per iscritto al
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datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
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Lavoratori autonomi (modifica art. 21 comma 1, lett. a): ai lavoratori autonomi e componenti dell'impresa familiare è esteso l'obbligo di predisporre "idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV" del D.Lgs. 81/2008 (relativo ai cantieri temporanei).
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Controllo delle attività formative (aggiunta lett. b-bis all'art. 37, comma 2): è previsto che il prossimo Accordo Stato-Regioni inerente la formazione in materia di sicurezza, oltre a definire la formazione per il datore di lavoro e le modalità di verifica di efficacia della formazione, definisca anche le modalità per garantire "il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonchè il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa".
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Enti abilitati alle verifiche periodiche (modifica art. 71, comma 12): è ribadito che i soggetti pubblici e privati abilitati per le verifiche periodiche delle attrezzature "acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente".
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Noleggio attrezzature (modifica art. 72, comma 2): in caso di noleggio, il noleggiante è tenuto a "acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo [III], dei soggetti individuati per l'utilizzo".
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Formazione Datore di Lavoro per l'uso delle attrezzature (aggiunta lett. 4-bis all'art. 73, comma 4; modifica dell'art. 87, comma 2, lett c): è stata ribadito che "il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro" (riprendendo la definizione di "operatore" contenuta nell'art. 69); a tale obbligo è estesa la sanzione, per il datore di lavoro e il dirigente, dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.