Impianti termici: riduzione di limiti e orari di funzionamento
Con il Decreto 06 ottobre 2022, n. 383, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha definito riduzioni per il funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale. Tali riduzioni si applicano per la stagione invernale 2022-2023.
Per quanto concerne i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale (definiti dal comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. 74/2013), sono ridotti di 15 giorni per quanto riguarda il periodo di accensione e di 1 ora per quanto riguarda la durata giornaliera di accensione (nella fascia oraria tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, ad eccezione della Zona F per la quale non vi sono limitazioni). Pertanto, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:
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Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
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Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
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Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
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Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
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Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
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Zona F: nessuna limitazione.
Inoltre, il Decreto abbassa di 1 grado la media ponderata delle temperature dell'aria ammessa durante l'esercizio dei succitati impianti (definita dall’art. 3 del D.P.R. 74/2013), che pertanto non deve superare i seguenti valori:
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17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
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19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Per le succitate prescrizioni, sono previste deroghe puntuali per particolari edifici (ad esempio, quelli adibiti ad attività sanitarie o scolastiche) o impianti, che sono dettagliate nel Decreto.
Il Decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica, avvenuta il 06 ottobre 2022.
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