Coronavirus: obbligo di green pass per accesso ai luoghi di lavoro

10/02/2021

Con il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 (pubblicato nella G.U.R.I. del 21 settembre 2021, n. 226), che modifica il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (convertito dalla L. 17 giugno 2021, n. 87), si definisce l'obbligo del possesso di Green Pass valido per tutti coloro che accedono ai luoghi di lavoro (pubblici e privati) per lo svolgimento di attività lavorative. Tale previsione si applica a partire dal 15 ottobre 2021 (e fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza).

Per quanto concerne l'ambito privato (art. 3 del succitato D.L.), questi i punti principali:

- chiunque svolge un'attività lavorativa è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19;

- la suddetta previsione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

- i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di tale obbligo, defininendo, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro; i datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati dei controlli;

- la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 possono essere effettuate solo con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021, ossia mediante l'utilizzo dell'App VerificaC19;

- i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono  considerati  assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione; per i giorni di assenza ingiustificata non è dovute la retribuzione;

- per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta;

- in caso di mancata effettuazione dei controllo, i datori di lavoro sono sanzionati con la sanzione amministrativa da 400,00 e 1.000,00 €;

- i lavoratori sono invece puniti con la sanzione amministrativa da 600,00 a 1.500,00 €; resta comunque ferma la possibilità di irrogare i provvedimenti disciplinari previsti nei contratti di lavoro;

- le succitate sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni ne tramsettono gli atti.

#Sicurezza #Aggiornamenti #Sicurezza - Covid 19

: D.L. 21 settembre 2021, n. 127

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: 10/02/2021

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