Coronavirus: nuovo DPCM che conferma l'efficacia del protocollo di sicurezza e delle linee guida per le attività produttive

11/04/2020

Con DPCM 03 novembre 2020, in vigore dal 05 novembre 2020 al 03 dicembre 2020, sono confermati i protocolli di sicurezza per le attività produttive (allegato 12), i cantieri (allegato 13) e i trasporti (allegato 14).

Per quanto riguarda le attività produttive, l'azienda è tenuta a implementare una procedura interna, sulla base del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" per la gestione del rischio di contagio da Covid-19.

La procedura deve affrontare in particolare i seguenti punti:

Inoltre, con il suddetto DPCM, sono state confermate le linee guida di sicurezza per le attività aperte al pubblico (allegato 9 del DPCM medesimo), recependo la versione del 08 ottobre 2020 della Conferenza Stato-Regioni.

Le linee riguardano specificatamente le seguenti attività:

Si precisa che alcune attività sono comunque state oggetto di chiusure, totali o parziali.

Il DPCM prevede, all'art. 1 comma 9 lettera s), l'effettuazione della formazione pubblica e privata in modalità a distanza, ma esclude da tale previsione la formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.

Sono inoltre confermate le linee guida per la Formazione professionale, con le seguenti indicazioni circa l'utilizzo della mascherina:

Il DPCM conferma le misure dedicate alla ripresa scolastica, come da allegati 15 e 16 in merito al trasporto pubblico e scolastico e allegati 20 e 21 per quanto riguarda la gestione di casi positivi al Covid-19 in scuole e Università.

Per quanto riguarda gli spostamenti all'estero, il DPCM prevede specifiche misure di limitazione agli spostamenti da e per l'estero (art. 6), obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero (art. 7) e misure di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionaledall'estero (art. 8). In particolare, è ammesso l'ingresso nel territorio nazionale da Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Cittàdel Vaticano. Inoltre, si prescrive che le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso inItalia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20 (leggermente modificato dal precedente DPCM), ossia:

sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo diquattordici giorni presso l'abitazione o la dimora (con modalità diverse a seconda dei paesi e con restrizioni diverse circa le motivazioni d'ingresso).

Il nuovo DPCM introduce la suddivisione delle Regioni italiane in tre fasce, Gialla, Arancione e Rossa (artt. 3 e 4), come specificato nel documento INAIL "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale" (pubblicato in allegato 25 al DPCM). La suddivisione sarà aggiornata settimanalmente con apposita ordinanza del Ministero della Salute. Le tre fasce comportano misure di contenimento crescenti.

#Sicurezza #Aggiornamenti #Sicurezza - Covid 19

: DPCM 03 novembre 2020

:

: 11/05/2020

: Tutte le imprese

: Link alla pagina del Governo

#iscriviti alla newsletter
Resta sempre informato su tutte le novità e normative.