Antincendio: regola tecnica per impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi
Il Decreto riguarda gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW. Lo stesso ha lo scopo di realizzare impianti che:
- possano essere sicuri per le persone e per i soccorritori,
- evitino, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile stesso,
- limitino i danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti.
La nuova regola tecnica di prevenzione incendi, contenuta nell'allegato 1 al Decreto, fornisce anche delle specifiche per prodotti per uso antincendio (art. 4), i quali devono essere:
- identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili,
- qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto,
- accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
Il Decreto entra in vigore il 21 dicembre 2019. Da tale data non sono più applicabili le precedenti disposizioni impartite in materia dal Ministero dell'interno e gli impianti esistenti dovranno essere resi conformi alle nuove disposizioni. Fanno eccezione gli impianti già autorizzati (art. 5).
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