Antincendio: modificate le norme tecniche

11/10/2019

Con D.M. 18 ottobre 2019, il Ministero apporta modifiche all'Allegato 1 del D.M. 03 agosto 2015, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

L'Allegato 1 del nuovo Decreto sostiuitsce integralmente l'Allegato 1 del D.M. 03 agosto 2015, apportando modifiche alle seguenti sezioni:

- Sezione G - Generalità;

- Sezione M - Metodi;

- Sezione S - Strategia antincendio;

- Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:

- c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);

- c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);

- c.3) V.3 (Vani degli ascensori).

In caso di utilizzo dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio di cui al paragrafo G.2.7 dell'allegato 1, per la determinazione della durata dei servizi, trovano applicazione l'art. 3, comma 3 e l'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007.Il Decreto è stato pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 ottobre 2019, Suppl. Ordinario n. 41, ed entra in vigore il 1 novembre 2019.

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: Decreto Ministeriale 18 ottobre 2019 del ministero dell'interno

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: 11/11/2019

: Tutte le aziende soggette a controllo da parte dei Comandi Provinciali VV.F.

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