Attestato di prestazione energetica Ecco le novità
Il 1 luglio 2015 entrerà in vigore il decreto interministeriale (Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e delle Infrastrutture), attuativo della legge 90, per effetto delle novità introdotte con il d.l. 4 giugno 2013 n. 63 cd. Decreto fare, convertito poi in legge dalla l. 3 agosto 2013 n. 90, che contenente la direttiva 2010/31/ue, che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazione energetiche degli edifici, il quale comprendente anche l'utilizzo delle fonti rinnovabili e le prescrizioni ed i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari.
Questo nuovo decreto rendere uniforme il calcolo della classe da riportare nell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) necessario per la vendita o locazione degli immobili. Le Regioni che hanno già provveduto a recepire la direttiva 2010/31/UE dovranno adeguare entro due anni gli strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica.
Prevede il recepimento di altri punti della direttiva 2010/31/UE:
- Fissa i requisiti minimi di prestazione energetica per edifici o unità immobiliari, sia pubblici che provati, di nuova costruzione o in ristrutturazione, che consentano il raggiungimento di livelli ottimali, i quali saranno aggiornati almeno ogni 5 anni, in funzione dei costi;
- Definizione di "edificio a energia quasi zero" e relative prescrizioni: si è fissata una data, 31 dicembre 2020, entro la quale tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. La data di raggiungimento di tale obiettivo sarà invece il 31 dicembre 2018 per gli edifici di nuova costruzione occupati o di proprietà delle Amministrazioni Pubbliche.
Sono predisposte delle Linee Guida che prevedono:
- Metodologie di calcolo, anche semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carattere dei cittadini;
- Le definizioni di un APE che comprenda tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;
- La definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
- La definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di seguito SIAPE, di utilizzo obbligatorio per le regione e provincie autonome, che comprende la gestione di un catasto unificato degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli e ispezioni pubblici.
Le principali novità dell'attestato di prestazione energetica sono
i seguenti:
- L'attestato sarà uguale su tutto il territorio nazionale, verrà semplificato e avrà una metodologia di calcolo omogenea;
- La prestazione energetica si esprimerà in energia primaria totale e energia primaria non rinnovabile;
- La classe dell'edificio sarà determinata dall'indice di prestazione energetica globale e definita in energia primaria totale o primario non rinnovabile;
- Le classi energetiche non saranno più 7 ma 10 e saranno costituite da A4, A3, A2, A, B, C, D, E, F, G, elencate rispettivamente dalla classificazione più efficiente alla meno efficiente;
- Il nuovo attestato di prestazione energetica riporterà i consumi del riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo e in aggiunta, anche le emissioni di CO2 e l'energia esportata;
- Gli interventi di miglioramento della prestazione dell'edificio potranno essere nella categoria delle ristrutturazioni generiche o in quella degli interventi specifici per la riqualificazione energetica dell'involucro.
- Il nuovo APE conterrà uno schema con gli indici di prestazione energetica parziale, indicati con degli smile, per uniformare le informazioni che l'acquirente prende in considerazione per l'acquisto dell'edificio migliore.
Tutti i riferimenti al DM requisiti minimi andranno aggiornati
quando sarà stato pubblicato.
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