Regolamento REACH: le responsabilità dei produttori conto terzi

01/16/2014

Pubblicato sul sito dell'ECHA un documento che ha lo scopo di chiarire il ruolo dei produttori conto terzi nell'ambito del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH). Tali soggetti sono considerati come qualsiasi produttore con sede nel territorio europeo che corrisponda alla definizione dell'Art. 3 (9) del regolamento REACH. Infatti, sebbene il regolamento REACH non contenga una definizione né abbia specifiche disposizioni per i produttori conto terzi, questi possono essere soggetti ad obblighi ai sensi del regolamento stesso. Per adempiere a questi obblighi, il documento dell'ECHA raccomanda di includere negli accordi commerciali per la produzione conto terzi anche espliciti riferimenti agli obblighi REACH relativi all'attività di produzione, come ad esempio la registrazione delle sostanze, la creazione e la fornitura delle schede di sicurezza e qualunque altro aspetto si ritenga rilevante.

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: 01/16/2014

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