Montaggio e smontaggio di scaffalature metalliche: quando applicare la normativa sui cantieri

01/16/2014

La Commissione Interpelli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'Interpello n. 16 del 20/12/2013, in risposta al quesito avanzato dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, fornisce chiarimenti sull'attività di montaggio e smontaggio di scaffalature metalliche. Tale attività va valutata caso per caso, in relazione alla tipologia di scaffalature ed al contesto nel quale le stesse devono essere montate, al fine di valutare la necessità o meno di applicare la normativa di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 relativa ai Cantieri temporanei o mobili.

In particolare la Commissione, quanto al requisito della tipologia di scaffalature, fornisce alcuni criteri di indirizzo, facendo riferimento alla classificazione delle varie tipologie di scaffalature metalliche proposta dall'Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani  (ACAI), nel documento "Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi".

Quanto invece alla valutazione del contesto, la Commissione chiarisce che occorre valutare la necessità che il montaggio/smontaggio della scaffalatura metallica richieda l'installazione di un "cantiere", come definito dall'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, indicando altresì quale riferimento alcuni parametri presenti nell'Allegato XV, punto 2.2.2, del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, la cui presenza farebbe scattare l'obbligo di applicazione della normativa contenuta nel Titolo IV:

Le scaffalature metalliche, stanti le indicazioni sopra fornite, non sono da considerare "attrezzature di lavoro" ai sensi dell'art. 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008, salvo il caso in cui le stesse rientrino nella definizione di "macchine" fornita dal D.Lgs. n. 17/2010 (di recepimento della cosiddetta "Direttiva Macchine").

#Sicurezza #Edilizia #Aggiornamenti

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: 01/24/2014

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