Esposizione a campi elettromagnetici: pubblicata nuova direttiva

08/03/2013

Con la pubblicazione della Direttiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013  sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 179 del 29/06/2013), che gli Stati membri dovranno recepire entro il 01/07/2016, decade l'obbligo di applicazione, entro il 31/10/2013, delle misure di protezione previste dal D.Lgs. n. 81/2008. Tale termine era appunto previsto dalla Direttiva 2004/40/CE, ora abrogata, che indicava all'art. 13 comma 1 la data di entrata in vigore del Titolo VIII, Capo IV del D.Lgs. n. 81/2008, recante disposizioni in materia di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici.

La nuova direttiva, che si applica a tutti i lavoratori, introduce dei nuovi limiti di esposizione e disposizioni volte a semplificare la valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.

Fino al recepimento della nuova direttiva permarrà, dunque, l'obbligo di valutazione dei rischi, ma non l'obbligo di rispettare le disposizioni del citato Titolo VIII, Capo IV.

La direttiva si applica a tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici.

Mira, inoltre, alla determinazione dei valori limite di esposizione (VLE) da intendere come il frutto delle relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

Dei valori limiti di esposizione vi sono diverse categorie: VLE relativi agli effetti sanitari, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare; VLE relativi agli effetti sensoriali, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali. A tali VLE si associa poi un livello di azione e cioè i livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE.

La direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 contiene le seguenti definizioni:

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: 08/03/2013

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