Visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi: interpello del Ministero del Lavoro

05/06/2013

Con Interpello n. 1/2013 del 02/05/2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali evidenzia che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'equiparazione fatta dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 tra i soggetti anzidetti e i lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa, ha valenza solo ed unicamente per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, misure che devono pertanto essere attuate anche nei confronti di coloro che sono equiparati ai lavoratori.

Al riguardo si osserva che, a norma dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione.

Da quanto richiamato si evince che l'obbligatorietà della visita di cui all'art. 8 della Legge 977/1967 vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste per l'"adolescente stagista" e lo "studente minorenne" che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

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: 05/06/2013

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