Rischio sismico: verifica degli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

03/27/2013

Scade il 31 marzo 2013 il termine, prorogato in ultima dalla Legge di Stabilità 2013, entro il quale debbono essere sottoposti a verifica, a cura dei rispettivi proprietari:

In quest'ultima categoria sono tra gli altri compresi:

  1. gli edifici destinati a qualsiasi attività, di altezza superiore ai 24 metri alla linea di gronda;
  2. i centri commerciali, grandi magazzini e mercati coperti con superficie superiore o uguale a 5.000 mq;
  3. le industrie con personale impiegato superiore a 100 unità o di rilevanza in relazione alla pericolosità degli impianti e delle sostanze lavorate.

Il DPCM 21.10.2003 ha qualificato come rilevanti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'OPCM 3274/2003, anche le "Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni)".

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