Biocidi: Decreto 23 ottobre 2013

12/10/2013

Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2013/204/UE del 25 aprile 2013, concernente la non iscrizione della formaldeide per il tipo di prodotto 20 nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi. (G. U. n.266 del 13-11-2013)

La formaldeide (n. CE 200-001-8, n. CAS 50-00-0) è iscritta nell'elenco stabilito dal Regolamento (CE) n.1451/2007 contenente i principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE per l'uso, tra l'altro, per il tipo di prodotto 20, ossia preservanti per alimenti destinati al consumo umano o animale, quali definiti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

Con la decisione 2013/204/UE del 25 aprile 2013 la Commissione europea ha stabilito la non inclusione della formaldeide per il tipo di prodotto 20 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

La non inclusione è basata sul fatto che i prodotti usati per la conservazione di alimenti o mangimi sono già disciplinati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. Per questo motivo si è deciso di escluderla dal campo di applicazione della direttiva 98/8/CE.

I prodotti immessi sul mercato come biocidi per essere utilizzati come preservanti dei mangimi contenenti formaldeide non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1° luglio 2015.

I Nuclei dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) sono incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto.

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: 12/10/2013

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: (Fonte Normachem)

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