SISTRI: operativo dal 01.10.2013

10/09/2013

Il Ministero dell'Ambiente ha emanato una circolare esplicativa ai fini della corretta applicazione dell'art. 11 del D.L. 101/2013, che disciplina l'avvio dell'operatività del SISTRI, la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 01/10/2013 "Nota esplicativa ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri"".

La norma citata stabilisce l'avvio dell'operatività del SISTRI alla data del 01/10/2013, per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti, ed alla data del 03/03/2014, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Non vi è, dunque, obbligo di iscrizione per i seguenti soggetti, che possono comunque aderire su base volontaria: i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi; i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.

Dal 01/10/2013 è previsto l'avvio dell'operatività del SISTRI per le seguenti categorie:

-        enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale.

Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione «enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale», contenuta al comma 2 dell'art. 11 del D.L. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, nonché al trasporto di propri rifiuti in quantità superiori ai limiti stabiliti dall'art. 212, comma 8, del D. Leg.vo. 152/2006.

Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all'interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all'obbligo di iscrizione al SISTRI.

In questa categoria rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati;

Si evidenzia che dal 01/10/2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti che, nell'ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi.

Dal 03/03/2014 è previsto l'avvio dell'operatività del SISTRI per le seguenti categorie:

Le procedure relative alle categorie di soggetti non iscritti al SISTRI, di cui all'art.14 del D.M. 18/02/2011, n. 52, devono essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l'avvio dell'operatività del sistema per la propria categoria.

La circolare indica, dunque le modalità da adottare, fino al 03/04/2013, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI.

In particolare, i trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D. Leg.vo 152/2006.

In tale Circolare, quanto alle sanzioni, si precisa che per il primo mese successivo alla data di avvio dell'operatività del Sistri, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del Sistri, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall'articolo 12, comma 2, del D.M. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006.

Pertanto, le sanzioni relative al Sistri si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell'operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.

Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del D.Lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010.

In considerazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 2 del D.Lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 189 del D.Lgs. n.152/2006.

Si specifica, inoltre, che tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del D.L. n. 101/2013, ed attualmente all'esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell'operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al Sistri.

Nella circolare si chiarisce che, comunque, l'articolo 11, comma 11, del D.L. n. 101/2013, già prevede che l'irrogazione delle sanzioni Sistri per le violazioni di cui all'articolo 260-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.

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