Nuova regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio
Il Decreto Ministeriale del 20/12/2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04/01/2012, disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio (impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; impianti di estinzione o controllo dell'incendio, di tipo automatico o manuale; impianti di controllo del fumo e del calore), installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei VVF nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al D.P.R. 01/08/2011, n. 151.
Il decreto entrerà in vigore il prossimo 4 aprile.
Le disposizioni del decreto si applicano:
- agli impianti di nuova costruzione realizzati a partire dal 04/04/2013;
- agli impianti esistenti alla data del 04/04/2013 oggetto di modifica sostanziale, consistente in una trasformazione della tipologia dell'impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell'originale (ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma).
Sono esclusi dal campo di applicazione del D.M. 20/12/2012 in oggetto gli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni:
- D. Lgs. 334/1999 (attività a rischio di incidente rilevante);
- D.P.R. 418/1995 (edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi);
- D.P.R. 340/2003 (impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione);
- D.M. 20/05/1992 (edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre);
- D.M. 13/10/1994 (depositi di G.P.L. in serbatoi fini oltre 5 mc e/o recipienti mobili oltre 5.000 kg);
- D.M. 18/05/1995 (depositi di soluzioni idroalcoliche);
- D.M. 24/05/2002 (impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione);
- D.M. 14/05/2004 (depositi di G.P.L. fino a 13 mc).
Fra le varie altre prescrizioni al paragrafo 3.3 "DOCUMENTAZIONE INERENTE L'ESERCIZIO" si legge che "le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale".
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