Certificazione energetica degli edifici: modificate le linee guida

01/08/2013

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 novembre 2012 "Modifica del Decreto 26 giugno 2009, recante «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, prevede alcune modifiche alle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, tra le quali l'abolizione dell'autodichiarazione del proprietario. Tale abrogazione ricade sugli atti di compravendita di edifici esistenti con superficie inferiore ai 1.000 mq, per i quali era prima possibile una semplice dichiarazione resa dal proprietario in cui si affermava, a fronte della scadente qualità energetica dell'immobile, che l'edificio fosse di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica fossero molto alti.

Dal 28 dicembre 2012 è dunque necessaria la consulenza di un tecnico abilitato per la redazione di un attestato di certificazione energetica di qualsiasi tipologia di edificio (con alcune esclusioni).

Il Decreto fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo degli edifici esentati dall'obbligo di certificazione energetica. Vengono esclusi dagli obblighi solo quegli edifici per cui risulta tecnicamente non possibile o non significativo procedere alla certificazione energetica. In particolare vengono esclusi, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili (purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico) box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo.

E ancora: i "ruderi", previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà, gli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici (ma deve essere resa una esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà).

Per quest'ultimo caso (ruderi, scheletro strutturale o al rustico) si sottolinea l'obbligo di deposito di una nuova relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici (art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) da rendere alla denuncia di inizio lavori e quindi si sottintende il rispetto di tutto l'iter documentale "energetico" che prevede il deposito dell'attestato di qualificazione energetica a fine lavori e quello di certificazione energetica per il rilascio del certificato di agibilità.

Altro punto affrontato sono i compiti degli enti tecnici (CTI, CNR ed ENEA), meglio specificati. Infatti, il decreto ministeriale chiarisce che questi rendano disponibili raccolte di casi studio, fogli di calcolo o altri strumenti che i predetti istituti ritengono idonei, su cui sono svolte le verifiche per dare garanzia che i software commerciali determinino dei valori degli indici di prestazione energetica con uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dei pertinenti sistemi di riferimento nazionali.

Inoltre, probabilmente rispondendo ad una specifica necessità dei certificatori energetici nata dal riscontro sul campo delle mille difficoltà incontrate nel reperimento dei dati presso i committenti, si dispone che gli amministratori degli stabili e i responsabili degli impianti forniscano ai condomini o ai certificatori, da questi incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici, compreso il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione, necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici.

#Ambiente #Energia #Aggiornamenti

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: 01/08/2013

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