Albo Gestori Ambientali, Categoria 9: nuova delibera
In base alla delibera n. 5 del 12 dicembre 2001, le imprese che intendevano iscriversi all'Albo in cat. 9, dovevano:
a) dimostrare la disponibilità delle attrezzature necessarie per eseguire i lavori di bonifica dei siti;
b) dimostrare di aver eseguito interventi di bonifica;
c) disporre di dotazione minima di personale;
d) soddisfare il requisito della capacità finanziaria
Alcune Sezioni regionali hanno richiesto al Comitato nazionale di chiarire se la disposizione di cui all'art 1, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, dovesse ritenersi applicabile solo al periodo di avvio dell'operatività della categoria 9, oppure riguardasse anche le attuali domande d'iscrizione o di revisione dell'iscrizione.
In proposito, il Comitato nazionale, con delibera del 21 giugno 2012, prot. n. 833, ha ritenuto che la disposizione in esame è con tutta evidenza legata al periodo di prima applicazione della deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001 e, pertanto, ha chiarito che il relativo requisito non debba essere più richiesto alle imprese che presentano la domanda d'iscrizione o di revisione dell'iscrizione nella categoria.
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