Decreto per la crescita

07/30/2012

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26/06/2012, ed entrante in vigore il giorno stesso della pubblicazione. il Decreto Legge 22 Giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese".

Le novità in sintesi:

SISTRI: sospesa l'operatività e gli adempimenti

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), la cui data di entrata in operatività è fissata al 01/07/2012, subirà una sospensione, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di verifica della effettiva funzionalità del sistema, a seguito del parere espresso in merito da DIGITPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione). La disposizione è confermata dalla conversione in legge del D.L. 22/06/2012, n. 83, recante disposizioni per la crescita del Paese.

Ai sensi dell'art. 52 del citato decreto-legge, il termine di entrata in operatività del SISTRI è sospeso fino al compimento delle dovute verifiche amministrative e funzionali e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti aderenti allo stesso, i quali restano comunque tenuti agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico ed al formulario dei rifiuti, nonché all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 03/12/2010, n. 205. Inoltre è sospeso il pagamento di tributi per l'anno 2012.

Edilizia: agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche

In sede di conversione in legge del D.L. 83/2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, sono mantenute le novità introdotte in materia fiscale e di semplificazione. In particolare viene estesa fino al 30/06/2013 la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione

Viene confermata ed estesa la disciplina degli incentivi fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia. E' previsto l'innalzamento, fino al 30/06/2013, delle soglie di detrazione IRPEF al 50% (attualmente è prevista al 36%) per lavori fino a 96.000 Euro (attualmente fino a 48.000 Euro), per favorire interventi di ristrutturazione edilizia.

Agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

Viene estesa fino al 30/06/2013 la detrazione pari al 55%. Il testo originario del D.L. prevedeva, per il 2013, la diminuzione della detrazione al 50%.

Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni

L'attuale normativa prevede che le cessioni e le locazioni da parte delle imprese edili di nuove costruzioni destinate ad uso abitativo, oltre il termine di 5 anni dalla costruzione, sono esenti dall'imposizione di IVA. Tale disciplina impedisce quindi alle imprese di costruzione di portare a compensazione l'IVA pagata per la realizzazione dell'opera, nel caso in cui questa venga venduta o locata dopo il termine di 5 anni. In questa situazione, l'IVA rimane quindi a carico degli imprenditori edili.

La norma abolisce il limite temporale dei 5 anni, prevedendo quindi che le cessioni o locazioni di nuove abitazioni effettuate direttamente dai costruttori siamo sempre assoggettate ad IVA, consentendo di conseguenza alle imprese di avvalersi della compensazione.

Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia

La norma semplifica ulteriormente i meccanismi procedimentali per l'ottenimento degli assensi edilizi.

In caso di intervento edilizio soggetto alla SCIA viene generalizzata la possibilità di sostituire atti e pareri formali con autocertificazioni di tecnici abilitati. In caso di interventi soggettia DIA viene introdotta analoga semplificazione.

In questo modo viene semplificato un numero considerevole di ostacoli burocratici che l'imprenditore si trova ad affrontare nel corso dell'iter di ottenimento di tutti i titoli autorizzatori di consenso all'intervento proposto.

Infrastrutture: misure per accelerare gli investimenti

Confermate in sede di conversione in legge le misure volte a facilitare gli investimenti nelle infrastrutture e per accelerare opere e cantieri introdotte dal D.L. 83/2012, c.d. Decreto crescita.

Project bond - Disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto

Viene introdotto un trattamento fiscale agevolato per favorire l'emissione e il collocamento dei project bond.

Sono previste le seguenti agevolazioni principali:

Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione

Viene esteso a tutte le opere infrastrutturali, realizzate in partenariato pubblico-privato, il campo di applicazione della disciplina attuale di defiscalizzazione, a parziale o totale copertura del contributo pubblico a fondo perduto. Viene inoltre introdotta un'ulteriore forma di defiscalizzazione per le opere per le quali non è previsto un contributo pubblico a fondo perduto: in questo caso è previsto il rimborso a favore del concessionario e della società di progetto di 1/3 delle nuove entrate fiscali generate dalle opere realizzate.

Conferenza dei servizi preliminare e studio di fattibilità nella finanza di progetto

Per rilanciare il project financing, attraverso una maggiore garanzia di certezza per gli operatori e gli investitori, si introduce una disposizione volta ad assicurare la stabilità del progetto e dei relativi investimenti. In proposito, per superare le problematiche spesso connesse alle frequenti richieste di modifica del progetto definitivo di un'opera, è stabilita l'obbligatorietà della conferenza dei servizi preliminare, da esperirsi sullo studio di fattibilità. Essa viene poi resa vincolante per le successive fasi di progettazione e sviluppo dell'opera, dando così certezza al concessionario e ai soggetti finanziatori riguardo all'invarianza del progetto.

Affidamento a terzi delle concessioni

Viene innalzata dal 50% al 60% la percentuale minima di lavori affidati a terzi nelle concessioni, di cui all'art. 253, comma 25, del D. Leg.vo 163/2006. In sede di conversione in legge, l'entrata in vigore di detta disposizione è stata anticipata dal 01/01/2015 al 01/01/2014.

Dunque, ai sensi del rinnovato comma 25, a partire dal 01/01/2014 i titolari di concessioni già assentite alla data del 30/06/2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 60% dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.

Piano nazionale per le città

La riqualificazione delle aree urbane degradate e lo sviluppo delle città come motore per il settore edile vengono attuati attraverso gli strumenti innovativi del «Piano Sviluppo Città» e del «Contratto di valorizzazione urbana».

Il Piano consente di coordinare una serie di interventi nelle aree urbane relativi a nuove infrastrutture, alla riqualificazione urbana, alla costruzione di parcheggi, alloggi e scuole, grazie al reperimento di risorse pubbliche e all'attivazione di forti sinergie a livello pubblico-privato.

I diversi soggetti istituzionali interessati al Piano saranno coordinati da una Cabina di regia, operativa presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che selezionerà gli interventi da realizzare.

Lo strumento del contratto di valorizzazione urbana regolamenterà gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati relativamente all'area da valorizzare, così da consentire l'avvio delle opere in tempi definiti.

Servizi ingegneria ed architettura: tariffe e prestazioni ancora applicabili

Il DDL di conversione del D.L. 83/2012 ha mantenuto immutate le disposizioni inerenti lo svolgimento dell'attività professionale, inerenti la determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti dei contratti attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

L'abrogazione delle tariffe professionali operata dall'art. 9 del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito dalla L. 24/03/2012, n. 27 (decreto liberalizzazioni) ha generato una situazione di indeterminatezza per le stazioni appaltanti che, in tema di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, non dispongono più di riferimenti per la definizione dell'importo da porre a base di gara. Inoltre, abrogato l'art. 14 della L. 02/03/1949, n. 143, recante classi e categorie delle opere, non è più possibile individuare le prestazioni professionali.

Si ricorda che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha fornito le prime indicazioni applicative in materia con la Deliberazione 03/05/2012, n. 49.

Il nuovo D.L. 83/2012 prevede che, per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di servizi di ingegneria ed architettura, sono applicati i parametri stabiliti con il D.M. previsto all'art. 9, comma 2 del D.L. 1/2012 per la liquidazione dei compensi giudiziali. Con il medesimo decreto sarà inoltre definita anche la classificazione delle prestazioni relative a detti servizi. L'utilizzo di detti parametri non può condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle previgenti tariffe professionali.

Nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, possono continuare ad applicarsi le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 1/2012, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

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