Designazione degli addetti al servizio antincendio nelle aziende fino a 10 lavoratori

12/03/2012

L'art. 5 comma 2 del D.M. 10/03/1998 contempla l'esonero, per il Datore di Lavoro, solo della redazione del Piano di Emergenza Interno ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso.

Pertanto la previsione di cui all'art. 18, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., trova applicazione anche nel caso di aziende con meno di 10 lavoratori dipendenti. Tale disposizione è ulteriormente confermata dall'art. 34 comma 1-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 10 lavoratori, di "svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi ed evacuazione".

La designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto (art. 6 D.M. 10/03/1998).

(Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15/11/2012, n. 4)

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: 12/03/2012

: Aziende con meno di 10 dipendenti

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