Aziende di limitate dimensioni: DVR e procedure standardizzate

12/03/2012

La CNA ha chiesto alla Commissione interpelli in materia di sicurezza e salute di pronunciarsi sulla possibilità che le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi applicando integralmente l'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, senza, tuttavia, utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi, previste dall'articolo 29, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

La Commissione con l'Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22/11/2012, n. 7, ha chiarito che il datore di lavoro di un'azienda fino a 10 lavoratori disporrà a breve delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare, attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate, di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008.

Chiaramente, continua la risposta della Commissione, qualora un'azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando gli obblighi di aggiornamento, legati alla natura "dinamica" del DVR.

#Sicurezza #Aggiornamenti

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: 12/03/2012

: Aziende con meno di 10 dipendenti

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