Intermediari: dal 19 Aprile vi è l'obbligo di iscrizione all'Albo

04/22/2011

A seguito della modifica apportata all'art. 212, comma 10 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 dall'art. 25 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205, dal 19 Aprile è scattato l'obbligo di iscrizione all'albo Gestori Ambientali per tutti coloro che effettuano operazioni "di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi".

Infatti in tale articolo si stabilisce che "l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi".

Detti soggetti devono fornire adeguate garanzie finanziarie in favore dello Stato.

#Ambiente #Aggiornamenti #Ambiente - Rifiuti/SISTRI/RAEE

: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

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: 04/22/2011

: Coloro che effettuano operazioni di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

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