Riduzione premio INAIL
Con decreto 3 dicembre 2010 (pubblicato nella G.U. n° 38 del 16 febbraio 2011), è stata stabilita una nuova articolazione delle tariffe prevedendo che l'oscillazione del tasso medio per prevenzione, dopo i primi due anni di attività, sia strutturata secondo le nuove aliquote, alla condizione che siano stati attuati interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e delle specifiche normative di settore.
La condizione determinante è che il datore di lavoro sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, oltre ad aver effettuato interventi migliorativi che vengono indicati nella modulistica prevista.
La riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, è la seguente:
Lavoratori - anno |
Riduzione |
Fino a 10 |
30 % |
Da 11 a 50 |
23 % |
Da 51 a 100 |
18 % |
Da 101 a 200 |
15 % |
Da 201 a 500 |
12 % |
Oltre 500 |
7 % |
Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL.
La richiesta deve essere presentata alla competente sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio e si riferisce ad interventi effettuati nel corso del 2010.
L'INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato e la riduzione eventualmente riconosciuta ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative.