Rifiuti: comunicazione annuale

01/05/2011

i i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali e del cosìdetto "down stream", possono effettuare entro oggi la comunicazione annuale con le modalità previste dalla legge n. 70/1994, dichiarando le quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività svolte durante l'anno precedente ed accedendo alle mera sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta da 26,00 € a 160,00 € prevista nel caso di comunicazione tardiva entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria (30 aprile scorso). Dall'adempimento sono, comunque, esonerati gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135, cod.civ., con volume d'affari annuo non superiore a 8.000,00 €, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ex art. 212, c. 8, D.lgs. citato, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. Qualora i produttori di rifiuti pericolosi effettuino il conferimento al servizio pubblico di raccolta sarà, infine, cura di quest'ultimo, a mezzo del gestore del servizio e previa apposita convenzione, effettuare la detta comunicazione.

#Ambiente #Aggiornamenti #Ambiente - Rifiuti/SISTRI/RAEE

: Art. 184, c. 3, lett. C, D e G, D.lgs. n. 152/2006

:

: 04/29/2006

:

#iscriviti alla newsletter
Resta sempre informato su tutte le novità e normative.