L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), attraverso la Direzione centrale coordinamento giuridico – Ufficio II Coordinamento giuridico salute e sicurezza, ha emanato la nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, avente ad oggetto “Esclusione della rateizzazione per il pagamento della somma prevista dall’art. 21 del d.lgs. n. 758/1994. Indicazioni operative”.
Il documento risponde ai quesiti pervenuti all’Ispettorato sulla possibilità di concedere una dilazione della somma dovuta dal contravventore dopo l’ottemperanza alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza.
D.lgs. 758/1994: pagamento entro 30 giorni per l’estinzione della contravvenzione
Il chiarimento riguarda la procedura prevista dal d.lgs. 758/1994
per l’estinzione delle contravvenzioni.
L’articolo 21, comma 2, stabilisce che, una volta verificato l’adempimento della prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore al pagamento, in sede amministrativa ed entro trenta giorni, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione commessa.
Il pagamento, insieme all’adempimento della prescrizione, costituisce una condizione per l’operatività del meccanismo di estinzione della contravvenzione previsto dall’articolo 24 dello stesso decreto.
INL: escluse rateizzazione e dilazione
INL chiarisce che a tale pagamento
non è applicabile l’articolo 26 della legge n. 689/1981
e che, di conseguenza, l’organo di vigilanza
non può concedere né la rateizzazione né una dilazione.
La somma deve quindi essere corrisposta integralmente entro il termine previsto.
Diversa è la situazione dell’ammenda irrogata in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna: in questo caso il giudice può disporne la rateizzazione ai sensi dell’articolo 133-ter del Codice penale.
Pagamento tardivo e ammenda penale: le differenze
A sostegno dell’indicazione, la nota richiama la
sentenza della Corte di Cassazione penale, Sezione III,
n. 17202 del 6 aprile 2016,
che ha escluso la possibilità di dilazionare il pagamento previsto
dall’articolo 21 e ha ribadito la natura perentoria del
termine di trenta giorni
ai fini dell’estinzione della contravvenzione.
Viene inoltre richiamata la precedente nota INL prot. 8119 del 17 settembre 2019, secondo cui il pagamento tardivo non determina l’estinzione del reato e la somma versata oltre il termine non può essere utilizzata per compensare la successiva pena dell’ammenda, dovendo essere rimborsata.
Il documento, articolato in due pagine, si conclude con un’indicazione operativa netta: la procedura amministrativa disciplinata dall’articolo 21 del d.lgs. 758/1994 e l’eventuale pena pecuniaria applicata successivamente dal giudice sono distinte e non fungibili.
Per beneficiare dell’estinzione della contravvenzione, il contravventore che abbia adempiuto alla prescrizione deve pertanto effettuare il pagamento integrale entro trenta giorni, senza possibilità di rateizzazione.


