È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la rettifica 2026/90791 del regolamento (UE) 2018/669 della Commissione, del 16 aprile 2018, che aveva modificato, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).
La rettifica è stata messa a disposizione il 22 settembre 2026 nella Serie L della Gazzetta ufficiale.
Rettifica CLP 2026/90791: cosa viene corretto
Il documento interviene esclusivamente su alcune denominazioni riportate
nell’allegato del regolamento (UE) 2018/669, che modifica l’Allegato VI
del regolamento CLP, contenente le classificazioni ed etichettature
armonizzate di determinate sostanze pericolose.
La rettifica corregge cinque voci della tabella nelle quali la denominazione indicata nella colonna 2 non corrisponde a quella corretta associata al relativo numero indice.
Le cinque denominazioni rettificate
- 006-018-00-5: “aldicarb (ISO) 2-metil-2-(metiltio) propanal O-[(metilamino)carbonil] ossima” è sostituito da “amminocarb (ISO) 4-dimetilamino-3-tolil metilcarbammato”.
- 016-064-00-8: la denominazione inglese “sodium bisulphite” viene sostituita, nella versione italiana, con “bisolfito di sodio”, mantenendo anche “idrogenosolfito di sodio”.
- 017-026-00-3: viene inserita la denominazione “diossido di cloro” al posto della precedente denominazione chimica riportata.
- 019-001-00-2: “diossido di cloro...%” è sostituito con “potassio”.
- 607-536-00-X: “acido 4-iodo-2-solfonato-benzoico di potassio” è sostituito con “acido (2,6-xililossi) acetico”.
CLP: la rettifica riguarda solo le denominazioni
Le modifiche riguardano quindi le denominazioni delle sostanze
e non introducono, nel testo della rettifica, ulteriori variazioni alle relative
classificazioni o indicazioni di pericolo.
La rettifica ha una struttura particolarmente sintetica, sviluppata in un’unica pagina, e individua puntualmente per ciascuna correzione la pagina del regolamento originario, la riga della tabella dell’Allegato VI del CLP e la colonna interessata.
Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e, più specificamente, delle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2018/669 alle classificazioni ed etichettature armonizzate delle sostanze.


