F-GAS: deroghe per i chiller usati nella fabbricazione di semiconduttori

Prorogata al 31 dicembre 2029 l'immissione sul mercato di specifici chiller.

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’11 febbraio 2026 (L 2026/286) il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/286 della Commissione, del 10 febbraio 2026, che autorizza una deroga al Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas), con riferimento a specifiche categorie di refrigeratori fissi (chillers) impiegati nella fabbricazione di semiconduttori .

Il Regolamento (UE) 2024/573 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il divieto di immissione sul mercato di refrigeratori fissi contenenti o dipendenti da gas fluorurati con determinati livelli di potenziale di riscaldamento globale (GWP): in particolare, per i chiller fino a 12 kW il divieto riguarda quelli con GWP pari o superiore a 150, mentre per quelli oltre 12 kW il limite è fissato a GWP pari o superiore a 750. Tali restrizioni sono stabilite all’allegato IV, punto 7, lettere b) e d), del regolamento F-gas .

Con il nuovo regolamento di esecuzione, la Commissione ha accolto la richiesta di deroga presentata dalle autorità tedesche il 18 luglio 2025, ritenendo che, allo stato attuale, non siano disponibili sul mercato alternative tecnicamente idonee per talune applicazioni nel settore dei semiconduttori. I chiller oggetto della deroga sono infatti componenti essenziali degli impianti di fabbricazione, necessari per il controllo della temperatura dei wafer e delle parti critiche delle apparecchiature, e devono soddisfare requisiti particolarmente stringenti in termini di sicurezza, prestazioni e temperature operative .

La deroga autorizza, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029, l’immissione sul mercato di due categorie di apparecchiature:

-        refrigeratori fissi fino a 12 kW che utilizzano gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150;

-        refrigeratori fissi oltre 12 kW che funzionano a temperature inferiori a –50 °C e utilizzano gas fluorurati con GWP pari o superiore a 750,

a condizione che siano etichettati conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2024/573 .

La Commissione ha ritenuto che le condizioni previste dall’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento F-gas siano soddisfatte, in quanto l’assenza di soluzioni alternative pienamente conformi e la complessità tecnica del settore renderebbero sproporzionata una transizione immediata. Il periodo di tre anni è stato considerato sufficiente per consentire al mercato di completare la conversione verso tecnologie a minor impatto climatico, evitando al contempo interruzioni nella produzione di semiconduttori, strategica per l’economia europea .

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica a partire dal 1° gennaio 2027.

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