È disponibile il nuovo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008.
Con il Decreto n. 143 del 28 ottobre 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha adottato il 76° elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008.
Il nuovo elenco riguarda le attrezzature individuate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e sostituisce integralmente il 75° elenco, adottato con Decreto direttoriale n. 130 del 29 settembre 2026.
Cosa cambia con il Decreto n. 143/2026
L’aggiornamento deriva dall’istanza presentata dalla società VERICERT S.r.l. per la variazione delle proprie abilitazioni e dell’organico, con conseguenti modifiche rispetto alle abilitazioni riportate nel precedente elenco.
Dopo il parere della Commissione prevista dal D.I. 11 aprile 2011, l’articolo 1 del decreto dispone la variazione delle abilitazioni di VERICERT S.r.l. dalla data del provvedimento.
L’articolo 2 adotta quindi il 76° elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche. Pur derivando da un aggiornamento parziale delle abilitazioni, il nuovo elenco sostituisce integralmente quello precedente.
Come consultare il nuovo elenco dei soggetti abilitati
L’elenco allegato al decreto è composto da 105 pagine e consente di verificare, per ciascun soggetto abilitato, l’ambito territoriale e le tipologie di attrezzature per le quali può effettuare le verifiche periodiche.
Per ogni soggetto sono riportati, in particolare:
- denominazione e sede;
- scadenza dell’iscrizione;
- Regioni interessate dall’abilitazione;
- gruppi e sottogruppi di attrezzature;
- stato delle singole abilitazioni.
Le attrezzature sono suddivise nei tre gruppi previsti dal D.I. 11 aprile 2011:
- Gruppo SC: apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga;
- Gruppo SP: sollevamento persone;
- Gruppo GVR: gas, vapore e riscaldamento.
La legenda utilizzata nell’elenco consente inoltre di individuare lo stato dell’abilitazione:
- X: abilitazione autorizzata;
- E: estensione;
- R: rinuncia o revoca;
- S: sospensione.
Per individuare il soggetto abilitato a effettuare una specifica verifica è quindi necessario controllare Regione, gruppo e sottogruppo di attrezzature, scadenza dell’iscrizione e stato dell’abilitazione.
Verifiche periodiche delle attrezzature: i riferimenti normativi
Le verifiche periodiche sono previste dall’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 per le attrezzature elencate nell’Allegato VII.
Il D.I. 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e i criteri per l’abilitazione dei soggetti incaricati di svolgerle.
L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell’esame della documentazione di rinnovo secondo le modalità previste dal decreto.
Gli obblighi dei soggetti abilitati
L’articolo 3 del Decreto n. 143/2026 richiama gli obblighi previsti per i soggetti iscritti nell’elenco.
In particolare, i soggetti abilitati devono:
- riportare in un registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, insieme ai dati e alle informazioni previsti dal D.I. 11 aprile 2011;
- trasmettere il registro per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione;
- conservare tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica per un periodo non inferiore a dieci anni;
- comunicare preventivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali qualsiasi variazione del proprio stato di fatto o di diritto.
All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, i soggetti abilitati devono inoltre comunicare l’organigramma generale, comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto, nonché comunicare le successive variazioni riguardanti tali informazioni.
Nel corso del periodo quinquennale di validità dell’iscrizione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la Commissione competente, può verificare la permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.


