Sostenibilità: report e bilanci nel sistema ESAP dal 2028

Pubblicato il D.Lgs. 184/2026 sul Punto di accesso unico europeo (ESAP) e sulla trasmissione dei dati di sostenibilità.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2026 il Decreto Legislativo 25 settembre 2026, n. 184, relativo all’istituzione e al funzionamento del Punto di accesso unico europeo (ESAP).

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 30 ottobre 2026, recepisce la Direttiva (UE) 2023/2864 e adegua l’ordinamento nazionale ai Regolamenti (UE) 2023/2859 e 2023/2869.

L’ESAP – European Single Access Point è il sistema europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni pubbliche relative ai servizi finanziari, ai mercati dei capitali e alla sostenibilità. L’obiettivo è rendere più agevole l’accesso e la consultazione delle informazioni pubblicate dalle imprese a livello europeo.


Sostenibilità: trasmissione tramite ESAP dal 2028


Tra le disposizioni di maggiore interesse per le imprese figura l’articolo 3 del D.Lgs. 184/2026.

A decorrere dal 10 gennaio 2028, le imprese individuate dagli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs. 125/2024 devono trasmettere, contemporaneamente alla loro pubblicazione, specifici documenti all’organismo di raccolta competente affinché siano resi accessibili tramite l’ESAP.

La disposizione interessa quindi anche la documentazione relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.


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Quali documenti devono essere trasmessi


Tra i documenti previsti dall’articolo 3 rientrano:

  • la relazione sulla gestione e la relazione sulla gestione consolidata, comprese le informazioni previste dall’articolo 8 del Regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia;
  • il bilancio d’esercizio;
  • il bilancio consolidato;
  • la relazione di revisione;
  • l’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dal D.Lgs. 125/2024;
  • le relazioni sulla sostenibilità relative alle imprese di Paesi terzi e la relativa attestazione di conformità, nei casi previsti;
  • la documentazione prevista per le società madri di Paesi terzi;
  • le relazioni sui pagamenti effettuati ai governi e le relative relazioni consolidate.


Il decreto non crea quindi un nuovo contenuto di rendicontazione, ma disciplina le modalità con cui determinate informazioni e documenti già oggetto di pubblicazione devono essere trasmessi agli organismi di raccolta per essere resi accessibili attraverso il sistema ESAP.


Formato dei dati e metadati


Le informazioni devono essere trasmesse in un formato che consenta l’estrazione dei dati oppure, quando previsto dal diritto dell’Unione europea, in un formato leggibile meccanicamente.

I documenti devono inoltre essere accompagnati dai metadati previsti dalla disciplina ESAP, necessari per consentire l’identificazione e la classificazione delle informazioni.

Tra questi rientrano, in particolare:

  • le denominazioni dell’impresa a cui le informazioni fanno riferimento;
  • l’identificativo della persona giuridica;
  • la dimensione dell’impresa per categoria;
  • il settore economico dell’attività;
  • la tipologia delle informazioni trasmesse;
  • l’indicazione dell’eventuale presenza di dati personali.


Gli organismi di raccolta delle informazioni


Il sistema ESAP funziona attraverso organismi di raccolta nazionali, ai quali i soggetti interessati trasmettono le informazioni prima che queste vengano rese disponibili sulla piattaforma europea.

Per la documentazione prevista dall’articolo 3, il decreto individua come organismi di raccolta il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate e il Registro delle imprese, secondo la tipologia di impresa interessata.

Le altre disposizioni del D.Lgs. 184/2026 coinvolgono, secondo le rispettive competenze, anche Consob, Banca d’Italia, IVASS, COVIP e Ministero dell’Economia e delle Finanze.


ESAP: applicazione progressiva fino al 2030


L’attuazione del Punto di accesso unico europeo avviene progressivamente. Per la documentazione societaria e di sostenibilità disciplinata dall’articolo 3, la decorrenza è fissata al 10 gennaio 2028.

Per altre categorie di informazioni previste dal decreto sono stabilite decorrenze differenti, fino al 10 gennaio 2030, in funzione della normativa europea di riferimento e dei soggetti interessati.

Il D.Lgs. 184/2026 rappresenta quindi un ulteriore passaggio verso la centralizzazione e la digitalizzazione delle informazioni societarie europee, rendendo più facilmente accessibili anche i dati e i documenti relativi alla sostenibilità pubblicati dalle imprese.

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